Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno fornito alcune precisazioni per quel che concerne la determinazione degli indennizzi spettanti ai medici ex-specializzandi alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Corte di giustizia Ue.
La Suprema corte ha, in particolare, chiarito che ai fini di detti indennizzi occorre tenere conto:
Questo, come detto, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia Ue con sentenza depositata il 24 gennaio 2018, nelle cause riunite C‑616/16 e C‑617/16.
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 20348 del 31 luglio 2018, hanno richiamato quanto sancito dalla Corte europea secondo la quale:
Da quanto esposto ne deriva – ha precisato la Corte – che il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata debba essere commisurato non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.
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