Sezioni Unite civili: sì alla possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di opporsi alla cartella di pagamento della società facendo valere il beneficium excussionis.
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale concernente l’impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile in relazione a debiti della società a causa della mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.
Era stata la Sezione tributaria della Suprema corte a ravvisare l’esistenza di due opposti orientamenti per quel che riguarda la possibilità o meno, per il socio, di far valere il beneficium excussionis a mezzo dell’impugnazione della cartella di pagamento.
Con sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, le Sezioni Unite, hanno risposto affermativamente alla questione loro sottoposta, riconoscendo la possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di impugnare la cartella notificatagli, eccependo, tra l’altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Questo, nell’ambito del procedimento di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato.
Gli Ermellini, nell’affermare apposito principio di diritto, hanno specificato quale sia la disciplina applicabile per quel che concerne l’onere probatorio, differenziandola a seconda che si parli di società semplice (o irregolare) o di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni.
Hanno precisato, così, che:
Si possono determinare, conseguentemente, quattro ipotesi:
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