Ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari e previdenziali: all'agente di riscossione basta produrre l’estratto di ruolo, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito siano notificati.
Per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali, Equitalia deve prima notificare gli avvisi di addebito e quelli di accertamento esecutivo? O gli è sufficiente produrre l’estratto di ruolo?
E’ il quesito sottoposto alle Sezioni Unite civili da parte della Prima sezione della Cassazione, in considerazione del mancato riscontro, nella giurisprudenza di legittimità, di un orientamento univoco in ordine all’incidenza degli artt. 29 e 30 del Dl n. 78/2010, sulla disciplina dell’insinuazione al passivo del fallimento.
Da un lato, infatti, si è affermato che, quanto ai crediti tributari, il riferimento al ruolo e, quindi, alle somme ivi iscritte di cui si chiede l’ammissione, deve essere rapportato alle somme affidate agli agenti della riscossione, di tal ché, qualora si voglia far valere nel fallimento il credito tributario azionando l’accertamento esecutivo, bisognerebbe rispettare la sequenza fissata dall’art. 29 e, quindi, aspettare il decorso di quei termini dopo averlo notificato.
Quanto al credito previdenziale, una vicina posizione aveva evidenziato che l’avviso di addebito, svolgendo funzione sostitutiva del ruolo, non deve acquistare efficacia di titolo esecutivo ai fini dell’insinuazione al passivo, ma, se emesso in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, andrebbe notificato al curatore.
Dall’altro, si è stabilito che la nuova disciplina incide sulla sola esecuzione coattiva individuale delle somme pretese: l’avviso di addebito, similmente al precesso, deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro un termine, nonché l’indicazione che, in mancanza di pagamento, l’agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo di ruolo.
Per l’ammissione al passivo fallimentare resta fermo, invece, che il credito può essere documentato dall’agente della riscossione in base a un estratto di ruolo.
Con sentenza n. 33408 dell’11 novembre 2021, le Sezioni Unite hanno ritenuto che meritasse adesione quest’ultima tesi.
La soluzione prospettata dal Massimo Collegio di legittimità, così, prevede che, per l’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dal riscossore e della verifica, in sede fallimentare, del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.
Non serve, quindi, che l’avviso di accertamento o quello di addebito siano notificati.
Di seguito il principio di diritto enunciato dagli Ermellini: “Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del D.l. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo”.
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