Settore marittimo - Solimare, illustrata la disciplina

Pubblicato il 27 novembre 2017

Con circolare n. 173 del 23 novembre 2017, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, il quale assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Ricorda la circolare che il FdS eroga le prestazioni a fronte della presentazione di apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

I detti termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione ma:

Nell'ipotesi della presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

La concessione dell’intervento viene deliberata dal Comitato amministratore del Fondo e l’INPS rilascia autorizzazione per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro.

L’azienda trova, all’interno del cassetto bidirezionale, sia la delibera che la relativa autorizzazione.

L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e l’importo viene rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario è versata, dal Fondo alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata che è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata.

In caso di fruizione della prestazione è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Ricorda la circolare n. 173/2017 che la base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

CCNL Marittimi addetti agli uffici - Verbale di accordo dell'11/7/2024

28/11/2024

Marittimi addetti agli uffici. Rinnovo

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy