E’ entrato ufficialmente in vigore il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.
Dal 4 aprile 2024 sono divenute operative le norme del Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024 che, in attuazione dell’articolo 15 della Legge delega fiscale n. 111/2023, reca Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Il regolamento disciplina i principi fondamentali, nazionali ed europei, che regolano i giochi consentiti nello Stato, con particolare attenzione:
Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:
L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu' dei suddetti giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi ai quali l'Agenzia delle Dogane, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
L'esercizio e la raccolta a distanza dei suddetti giochi sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.
La concessione ai soggetti richiedenti è rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, a cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici.
Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia delle Dogane.
Tra le finalità del riordino delle disposizioni che regolano il settore dei giochi pubblici in Italia vi è sicuramente quella di perseguire la piena e affidabile protezione della salute del giocatore, prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico.
Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali, l'offerta di gioco e le relative modalità di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale.
Inoltre, l’articolo 14 del Titolo III, del Decreto legislativo n. 41/2024 è dedicato proprio alla tutela e protezione del giocatore, prevede espressamente l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia.
L’organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché il numero dei componenti e la loro designazione, sarà previsto da un regolamento adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani.
Pertanto, il concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici devono essere organizzati in maniera tale da proteggere il giocatore dalla ricaduta nel gioco patologico, attraverso il rispetto dei seguenti criteri:
Infine, a ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Con il regolamento sono stabilite anche le modalità per evitare che vi siano vincite in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuate da soggetti sprovvisti di concessione. Pertanto, di concerto con la banca d’Italia, vengono individuate le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.
Spetterà così all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di finanza di redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.
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