E’ stato pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il decreto n. 57681 dell'8 febbraio 2022, recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”.
Il Dm riepiloga in un unico documento le varie misure di sostegno al settore agroalimentare, in applicazione alla Comunicazione della commissione Ue sul temporary framework, varato nel 2020, poi modificato il 18 novembre scorso, ed indica la scadenza massima entro la quale gli aiuti saranno concessi, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della citata Comunicazione.
All’articolo 2 del decreto Mipaaf vengono individuati i soggetti destinatari degli aiuti che il Ministero può concedere sulla base delle normative a sostegno delle imprese in crisi a causa dell’emergenza da COVID-19.
Si tratta delle imprese che operano nei seguenti settori:
produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE;
forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura oppure attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando in prevalenza attrezzature e risorse dedicate all'attività primaria.
Gli aiuti non possono, invece, essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà prima del diffondersi della pandemia, fatta eccezione per le microimprese o piccole imprese, così come definite dai Regolamenti comunitari.
Il decreto individua le diverse forme che il sostegno pubblico può assumere.
Si può trattare di:
sovvenzioni dirette;
anticipi rimborsabili;
agevolazioni fiscali;
azzeramento e riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali o dei debiti nei confronti della p.a.;
altre forme di agevolazione di pagamento.
L’erogazione dell’aiuto è subordinato al rispetto di tutta una serie di condizioni.
Per le aziende attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca, l'importo complessivo non dovrà superare i 2,3 mln di euro. Tale valore è al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli la soglia massima di sostegno pubblico concedibile è pari a 290 mila euro; mentre per quelle della pesca e dell'acquacoltura il tetto sale a 345 mila euro.
L’accesso agli aiuti è riservato alle sole imprese che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019; sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, 2021 o nel 2022.
Sono considerati costi fissi non coperti, i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.
Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione.
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