Settore agricolo, versamenti volontari 2021

Pubblicato il 29 luglio 2021

Definiti, per l’anno 2021, le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

In particolare, le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2021, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2021, pari al 29,50%.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 114 del 28 luglio 2021.

Versamenti volontari, Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP

Per effetto dell’art. 10 della L. n. 233/1990, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero.

In particolare, le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2021, sono così definiti:

Versamenti volontari, contributi integrativi volontari

In conformità all’art. 4 del Dpr. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2021, per il FPLD è pari a 29,50%, di cui il 29,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 52 del 1° aprile 2021).

Contributi volontari, coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago

Per effetto dell’art. 7, co. 1 e 7, del D.Lgs. n. 184/1997, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Nello specifico:

Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2021, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

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