Settimana lavorativa corta con il Fondo nuove competenze

Pubblicato il 24 marzo 2023

Entro il 27 marzo 2023 i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro e presentare domanda di ammissione ai contributi del Fondo nuove competenze.

Il raggio di azione del Fondo è ben delineato dal legislatore (articolo 3 del decreto interministeriale 22 settembre 2022 e paragrafo 2 Avviso pubblico 2022). Sono ammissibili ai contributi del FNC:

1) i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica vale a dire le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (sono pertanto escluse le aziende senza dipendenti e i datori di lavoro pubblici);

2) i datori di lavoro caratterizzati da specifici processi di innovazione digitale ed ecologica e di investimento che comportano la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori (per i processi di innovazione e di investimento che danno accesso al Fondo si veda tabella in calce).

Il progetto formativo di sviluppo delle competenze, parte integrante dell'accordo collettivo, è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell’ambito delle classificazioni internazionali individuate dal legislatore (articolo 4, decreto interministeriale 22 settembre 2022 e paragrafo 6, Avviso pubblico 2022).

Fatta questa necessaria premessa, occorre qui soffermarsi su una importante novità della seconda edizione del Fondo nuove competenze.

Si tratta delle nuove modalità di rimborso da parte del FNC del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Dalla loro analisi emerge una interessante opportunità per le aziende che vogliano sperimentare la cd. settimana lavorativa corta.

Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalle modalità di calcolo del costo delle ore di lavoro impiegate per la formazione ai fini dell'accesso alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze.

Fondo nuove competenze: costi aziendali rimborsabili

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, da sottoscrivere entro il 27 marzo 2023.

La seconda edizione dell’Avviso del Fondo Nuove Competenze prevede una diversa modalità di rimborso del costo del lavoro rispetto all'Avviso 2021. Il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori è infatti ora finanziato dal FNC nel seguente modo:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri contributivi di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata per un ammontare pari al 60% del totale;

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusi la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC;

c) la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno 1 ora del normale orario di lavoro settimanale.

Il valore del costo retributivo e contributivo deve essere stimato dal datore di lavoro e caricato sulla piattaforma informatica ANPAL in fase di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Fondo nuove competenze: come stimare il costo orario retributivo e contributivo

Ai fini dell'accesso al Fondo nuove competenze, il costo del lavoro va suddiviso nelle seguenti componenti:

Il periodo di riferimento è il mese di approvazione dell’istanza.

Si riportano di seguito le indicazioni tecniche fornite dall'ANPAL per la stima dei costi aziendali sostenuti.

Calcolo del costo orario retributivo e contributivo

1. Calcolo costo orario retributivo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore:

Si considera la retribuzione teorica mensile (presente nell’Uniemens): in tale valore non viene considerata la 13° e 14°, TFR, premi di produzione, straordinari ecc.

In caso di part time il valore riportato nella retribuzione teorica mensile è proporzionato in base alla percentuale di part time per cui nel tracciato è previsto anche il campo “% di part time” in modo da ricalcolare la retribuzione teorica al 100% per cui la retribuzione teorica mensile deve essere divisa per la “% di parttime” e moltiplicata per 100.

Si considera 1.720 come "tempo lavorativo" annuo standard come riportato nel documento EGESIF_14-0017 e quindi per calcolare il costo orario retributivo, al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore, la formula è la seguente: retribuzione teorica mensile x 12 / 1720.

È necessario ora detrarre dal costo orario retributivo la quota contributiva a carico del lavoratore (ad esempio, se tale quota è pari a 0,0919, il calcolo del costo orario retributivo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore sarà così effettuato: costo orario retributivo*(1-0,0919); va detratta eventuale ulteriore contribuzione se l’aliquota è maggiore).

2. Calcolo costo orario contributivo comprensivo della quota a carico del lavoratore:

Il costo orario contributivo comprensivo della quota a carico del lavoratore si calcola applicando, al costo orario retributivo di cui al punto precedente, l’aliquota a carico dell’azienda e l’aliquota a carico del lavoratore e tale valore dev’essere decurtato degli sgravi fruiti dall’azienda nel mese di approvazione dell’istanza.

In base alla tipologia di contratto e di qualifica si determina quindi, sempre considerando il mese di approvazione dell’istanza, in maniera indiretta secondo la seguente formula: ((importo contributi/imponibile del mese)*costo orario retributivo = costo orario contributivo comprensivo della quota a carico del lavoratore

L’aliquota ricavata dal rapporto contributi/imponibile è esatta.

ATTENZIONE: L'ANPAL ha fatto presente che:

Fondo nuove competenze: riduzione del normale orario di lavoro

Come evidenziato in precedenza, il FNC opera a copertura integrale della quota di retribuzione oraria in un solo caso: se gli accordi collettivi prevedono, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una riduzione del normale orario di lavoro, come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003), a parità di retribuzione complessiva.

La riduzione del normale orario di lavoro, anche di natura sperimentale, prevista dall'accordo:

  1. deve operare per almeno un triennio;
  2. deve riguardare tutti i lavoratori dell’azienda;
  3. deve essere di almeno 1 ora rispetto al normale orario di lavoro settimanale.

La seconda edizione del Fondo Nuove Competenze rappresenta pertanto una buona opportunità, per le aziende, di sperimentare, a costo (quasi) zero, l'efficacia della cd. settimana lavorativa corta e, per il legislatore, di valutare questa come una possibile strada percorribile nel prossimo futuro per dare slancio ad un nuovo modello organizzativo basato su un orario ridotto a parità di retribuzione.

Processi di innovazione e di investimento che danno accesso al Fondo

- (articolo 3, comma 1, lett. da a) a f), decreto interministeriale 22 settembre 2022)

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;

b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;

c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;

d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;

e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;

f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

- (articolo 3, comma 2, decreto interministeriale 22 settembre 2022)

5) fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

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