Dopo l’intervento del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, è la volta dell’INPS che fornisce le proprie istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative alla c.d. settima salvaguardia.
L’Istituto, dopo aver illustrato le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, ha chiarito che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 e che le istanze di accesso al beneficio vanno presentate entro l’1 marzo 2016.
A tal proposito si evidenzia che devono presentare domanda all’INPS:
mentre, come già illustrato nella circolare ministeriale n. 36/15, devono presentare domanda alla DTL:
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