Servizi di mensa aziendale attraverso buoni pasto con IVA differente

Pubblicato il 02 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate si esprime sul trattamento, ai fini IVA, dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto. Lo fa nella risoluzione n. 75 dell’1 dicembre 2020, nella quale viene anche affrontato il discorso sulle modalità di determinazione della base imponibile in fase di rimborso dei buoni pasto agli esercenti e di addebito alle imprese clienti.

La conclusione, in sintesi, è la conferma del doppio regime Iva per i servizi sostitutivi di mensa: aliquota del 4% tra datore ed emittente e aliquota del 10% tra emittente ed esercizio convenzionato.

Di seguito le motivazioni rese dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di consulenza giuridica, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972.

Il caso

La risposta dell’Agenzia è stata sollecitata da un’associazione di categoria che riferisce che le proprie consociate vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi a mezzo di buoni pasto, ai datori di lavoro committenti e stipulano delle convenzioni con una serie di soggetti commerciali (mense aziendali ed interaziendali), autorizzati all’accettazione degli stessi, che somministreranno alimenti e/o bevande a favore dei dipendenti legittimati a fronte dell’accettazione di detti buoni.

Si evidenzia la particolarità della situazione che vede l’istaurarsi di due diversi rapporti contrattuali:

L’Agenzia, nel rispondere alla domanda su quale fosse il corretto trattamento, ai fini Iva, dei servizi sostitutivi di mensa aziendale forniti tramite ticket restaurant, richiama il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122, che regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

IVA variabile sui buoni pasto in base al tipo di contratto

L’Agenzia ribadisce che il servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto (esclusi dalla disciplina IVA dei voucher) comporta l'instaurazione di due diversi rapporti contrattuali a seconda dei soggetti coinvolti.

Rapporto tra società emittente i buoni pasto e datore di lavoro. Con riferimento a questo primo tipo di rapporto, l’Imposta sul valore aggiunto da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale è quella agevolata del 4%, al ricorrere dei presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972.

Tale aliquota IVA ridotta deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprechè siano commesse da datori di lavoro.

La finalità della norma è quella di agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale "mensa aziendale".

Con riferimento al concetto di “mense aziendali” si richiama la risoluzione n. 202/2002, secondo cui si intendono tali quelle la cui gestione è data in appalto a un’impresa specializzata, o svolta direttamente dall’azienda, a prescindere dal luogo. L’appaltatore, inoltre, è tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti.

Con riferimento a questo primo tipo di rapporto, specifica l’Agenzia che la base imponibile da assoggettare all’aliquota ridotta è costituita sempre dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando il fatto che sia pari inferiore o superiore al valore facciale del buono.

Rapporto tra società emittente e mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. In questo secondo caso, l'aliquota è quella del 10% ai sensi del n. 121 della tabella A/III allegata al dpr 633/72.

In linea generale, poi, si osserva che, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di "sconto incondizionato" sul valore nominale dei buoni pasto.

Di conseguenza, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA indicate nel comma 4 dell'art. 27 del DPR n. 633/1972.

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