Servizi consortili esenti a prezzi congrui
Pubblicato il 04 novembre 2008
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 414 del 31 ottobre 2008 pubblicata ieri, in merito all’esenzione Iva delle prestazioni infragruppo introdotta dalla Finanziaria 2008, chiarisce che i servizi consortili sono esenti Iva se il soggetto che ne usufruisce rileva una percentuale di detrazione non superiore al 10% anche tenendo conto delle attività gestite in contabilità separata. La norma prevede che siano esenti Iva le prestazioni di carattere ausiliario rese da consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio precedente, la percentuale di detrazione non sia stata superiore al 10% e a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni. Il requisito della detrazione massima del 10% deve sussistere con riferimento al volume d’affari complessivo delle varie attività gestite con contabilità separata, comprendendo anche le operazioni effettuate nel ramo d’azienda acquistato.