E’ inammissibile la costituzione coattiva di un servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, stante anche il numero chiuso delle servitù prediali e l’inammissibilità di quelle non previste per legge.
L’esigenza di passaggio dei tubi conduttori del gas non può infatti ricondursi sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione di servitù di acquedotto, attesa la non assimilabilità delle due situazioni per peculiarità di struttura e funzioni di ciascuna di esse ed, in particolare, per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra di tubature di gas (non ricorrente nella servitù di acquedotto).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016, rigettando la pretesa di alcuni soggetti, volta al mantenimento di servitù nel fondo dei vicini per il passaggio di tubature di metano.
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