Deve escludersi che la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato) disposta nei confronti di una società che abbia partecipato alla fusione per incorporazione – nella specie trattasi di due istituti bancari in una ipotesi di market abuse – possa estendersi automaticamente alla società incorporante solo sulla base della regola civilistica di cui all'art. 2504 bis c.c.
Regola che in tal caso va invece coordinata con i principi volti a tutelare la posizione del terzo in buona fede estraneo al reato perché, se così non fosse, la società incorporante si troverebbe esposta alle conseguenze di natura penale di reati commessi da altri, unicamente in base alla posizione formale di soggetto partecipante alla fusione.
Occorre piuttosto verificare – ai fini dell'estensione del sequestro – la (mancata) buona fede dell'incorporante o se la stessa abbia o meno conseguito dall'illecito un vantaggio o altra apprezzabile utilità.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 4064 depositata il 29 gennaio 2016.
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