Separazione consensuale con decadenza agevolazione “prima casa”

Pubblicato il 03 marzo 2020

Si decade dall’agevolazione "prima casa" in caso di separazione consensuale dinnanzi all'ufficiale di stato civile. Pertanto, la successiva vendita a terzi dell’immobile, concordata con il coniuge, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite originariamente per l’acquisto dell'immobile stesso.

La precisazione è stata resa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 80 del 27 febbraio 2020.

L’Agenzia osserva come l'istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, sia una modalità semplificata di separazione - in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria - soggetta a precise limitazioni.

Nello specifico, la separazione consensuale di cui all'articolo 12 del Dl n. 132 del 2014, "non può contenere patti di trasferimento patrimoniale". Di conseguenza, eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerate parte integrante della suddetta procedura di separazione consensuale.

Infatti, alla separazione consensuale non può applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della Legge n. 74/1987, secondo la quale: “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Dunque, la soluzione proposta dall’istante non può essere accettata né può essere invocato a proprio favore il chiarimento reso con la risoluzione n. 80/E/2019, secondo cui la vendita infra quinquennale della prima casa, in esecuzione di un accordo di separazione o di divorzio, non comporta la decadenza dai benefici prima casa, in quanto il documento di prassi si riferisce alla diversa ipotesi di separazione realizzata con l’istituto della negoziazione assistita.

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