Senza la sottoscrizione o la delega l'accertamento è nullo

Pubblicato il 15 giugno 2013 Con la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso depositato da un contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un atto di accertamento a lui notificato di contestazione di maggiori ricavi.

In particolare, la Suprema corte ha aderito alle doglianze avanzate dal ricorrente secondo il quale il provvedimento di accertamento in contestazione avrebbe dovuto essere considerato nullo in quanto privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un dirigente da quest'ultimo delegato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Qualora, come nella specie, l'atto di accertamento non sia sottoscritto dal capo ufficio – sottolineano gli Ermellini – è a carico dell'agenzia delle Entrate l'esibizione della delega a favore del sottoscrittore, pena la nullità dell'atto sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'Iva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy