Senza la sottoscrizione o la delega l'accertamento è nullo
Pubblicato il 15 giugno 2013
Con la sentenza n.
14942 del 14 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso depositato da un contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un atto di accertamento a lui notificato di contestazione di maggiori ricavi.
In particolare, la Suprema corte ha aderito alle doglianze avanzate dal ricorrente secondo il quale il provvedimento di accertamento in contestazione avrebbe dovuto essere considerato nullo in quanto privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un dirigente da quest'ultimo delegato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
600/1973.
Qualora, come nella specie, l'atto di accertamento non sia sottoscritto dal capo ufficio – sottolineano gli Ermellini – è a carico dell'agenzia delle Entrate l'esibizione della delega a favore del sottoscrittore, pena la nullità dell'atto sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'Iva.