La decadenza, derivante dalla mancata impugnazione del licenziamento nei termini fissati dalla legge, 60 giorni, produce la conseguenza che il lavoratore, non solo non può essere reintegrato in azienda, ma non può nemmeno richiedere il risarcimento del danno in quanto non può far accertare in giudizio la illegittimità del licenziamento.
Tale orientamento è stato confermato nella sentenza n. 2676 del 5 febbraio 2010 della Corte di cassazione, sezione lavoro, ricordando come in sede di regime speciale stabilito per la risoluzione del rapporto di lavoro, è stato fissato un termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, a garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal datore di lavoro. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta l’impugnazione è precluso al lavoratore il diritto di far accertare in giudizio la giustezza del recesso nonché di richiedere il risarcimento del danno.
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