Senza il preventivo contraddittorio, l’accertamento sintetico è illegittimo
Pubblicato il 19 marzo 2012
In presenza di un accertamento sintetico del reddito da parte del Fisco, l'ufficio ha l'obbligo ad
“invitare il contribuente a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.
Se l’azione di rideterminazione sintetica del reddito di un contribuente viene posta in essere senza l’instaurazione del preventivo contraddittorio da parte dell'ufficio, quest’ultima è da considerare illegittima.
A ribadirlo è la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza
9/11/12, in cui si sottolinea come, ai sensi del Dpr 600/73, articolo 38, comma 6, l'instaurazione del contraddittorio costituisca uno specifico obbligo dell'ufficio. Il disposto normativo richiamato, infatti, prevede espressamente la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza del maggior reddito
“anche prima della notifica dell’accertamento”.
Con la pronuncia in esame, la Ctr applica retroattivamente il comma 7 dell’articolo 38 citato, che è stato modificato dal Dl
78/2010 e che trova applicazione a partire dagli accertamenti posti in essere dal periodo d’imposta 2009 in poi.