La notifica della sentenza alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, sia nei confronti del notificante che del destinatario. Mentre diventa idonea, qualora la parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa, possa essere valutata in maniera difforme dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata.
Difatti la qualificazione della parte come costituita o contumace, al fine di notificarle la sentenza per il decorso del termine impugnatorio o al fine di notificarle l’impugnazione, deve essere desunta – in ossequio ad evidenti esigenze di certezza ed affidamento in tema di scelte e modalità delle attività processuali – dalla stessa sentenza che si notifica o si impugna.
E’ quanto si evince dall'ordinanza n. 4374 depositata dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, il 21 febbraio 2017.
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