Sentenza "nativa digitale" priva di attestazione? Ricorso improcedibile

Pubblicato il 15 settembre 2023

Il ricorso per cassazione è improcedibile nel caso in cui la copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa:

I suddetti adempimenti, infatti, sono gli unici che permettono alla Suprema corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza.

Senza contare che la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e senza il numero identificativo "non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato".

Sentenza senza attestazione, ricorso in cassazione improcedibile

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26597 del 14 settembre 2023.

La produzione della copia autentica della sentenza impugnata - si legge nel testo della decisione - costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi di quanto dispone l'art. 369 c.p.c.

Si deve trattare - viene precisato - di una copia che rechi l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale, quindi, si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data: è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.

E così, la produzione di una copia del provvedimento, attestata come conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, rende improcedibile il ricorso per cassazione.

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