Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

Pubblicato il 03 maggio 2024

Il Decreto Adempimenti fiscali (Dlgs n. 1/2024), in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, prevede una revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, oggetto di apposito atto normativo.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la recente circolare n. 8/2024 per illustrare le novità in materia di dichiarazioni fiscali. In data 2 maggio 2024 è, invece, stata pubblicata la circolare n. 9/E con la quale vengono analizzate le ulteriori importanti novità recate dal Dlgs n. 1 del 2024.

In particolare, con il nuovo documento di prassi si vogliono fornire istruzioni operative agli uffici in relazione alle altre misure di semplificazione e razionalizzazione disciplinate dal Decreto Adempimenti, tra cui quelle previste agli articoli 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 e riguardanti:

  1. le semplificazioni relative al pagamento dei tributi;
  2. la razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;
  3. il rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;
  4. la sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Le informazioni recate dall’Amministrazione finanziaria sono dettagliate anche attraverso alcuni esempi pratici.

Versamenti a saldo e in acconto, nuovi termini di pagamento a rate

Con riferimento alla facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate prevista dal Dlgs n. 241/1997, l’articolo 8 del Dlgs n. 1/2024 prevede alcune modifiche, a decorrere dal versamento “delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023”, secondo le quali:

L’articolo 9 del decreto Adempimenti, invece, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.

NOTA BENE: Pertanto, per l’IVA periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo viene innalzata la soglia dei versamenti minimi e portata a 100 euro, al posto del precedente limite di 25,82 euro.

Di conseguenza, se l’importo dell’IVA periodica non supera l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, di conseguenza, incrementato in maniera corrispondente.

Specifica la circolare n. 9/E/2024 che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Tali modifiche si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024; inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate a seguito di tale novità ha provveduto a modificare le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

Nel documento di prassi si riporta il seguente esempio a titolo esplicativo.

ESEMPIO: si consideri il caso di un contribuente soggetto a dichiarazione IVA su base mensile, per cui dalla determinazione dell'IVA per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 emergano debiti fiscali di 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro, rispettivamente. A seguito delle modifiche normative recentemente introdotte, questo contribuente avrà la possibilità di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta per il mese di gennaio, dato che l'importo è inferiore a 100 euro, insieme agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile. Tale versamento, per un totale di 130 euro, dovrà essere eseguito entro il 16 maggio 2024, poiché l'aggregazione con il debito del mese di aprile porta al superamento del limite stabilito dalla nuova regolamentazione.

ATTENZIONE: Analogo discorso vale per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni: a decorrere dai compensi corrisposti da gennaio 2024, se l’importo non è superiore a 100 euro, può essere effettuato insieme al versamento relativo al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il Decreto Adempimenti è intervenuto anche sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme.

Gli articoli 17 e 18, infatti, intendono semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari autorizzati attraverso:

Nello specifico, l’articolo 17 del citato provvedimento, al fine di rendere più efficiente e meno oneroso il processo di pagamento delle imposte e delle altre somme dovute per i contribuenti e gli intermediari autorizzati, introduce i seguenti miglioramenti per la gestione dei pagamenti futuri di imposte, contributi e altre somme:

NOTA BENE: Tutto ciò nell’ottica di facilitare il versamento dei suddetti importi alle scadenze future utilizzando i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle entrate, garantendo il trasferimento tempestivo delle somme dovute.

In tale contesto, specifica l’Agenzia delle Entrate, si inserisce anche il successivo articolo 18, comma 1, del Decreto Adempimenti, con il quale è stabilito che, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma “PagoPA”, di cui “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”.

Razionalizzazione comunicazioni obbligatorie

Al capitolo 2 della circolare n. 9 del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate analizza rispettivamente:

Nello specifico, l'articolo 4 introduce per il custode delle registrazioni contabili la facoltà, in situazioni di inattività del cliente, di notificare all'Agenzia delle entrate la cessazione del proprio ruolo. Questa norma mira a prevenire situazioni in cui gli ispettori, durante controlli sul campo, possano recarsi presso un custode che non è più in carica. Inoltre, questa disposizione permette all'ex-custode di disimpegnarsi dall'obbligo di gestione e conservazione dei documenti contabili del contribuente.

Dopo 60 giorni dalla conclusione dell'incarico, se il contribuente non ha ancora comunicato tale cessazione, l'ex-custode, dopo aver informato il contribuente della sua intenzione di utilizzare questa opzione, procederà con la comunicazione seguendo le procedure e le scadenze fissate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 17 aprile 2024.

Per quanto riguarda l’articolo 12, questo stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024 avvenga con cadenza semestrale.

Le date da rispettare sono le seguenti:

ATTENZIONE: In virtù di quanto previsto dall’articolo 4-quinquies del Decreto Anticipi, tale adempimento può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Entrate: sospensione estiva e natalizia con limiti

Novità importanti vengono definite dall’articolo 10 del Decreto Adempimenti, che regola appunto la sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Nell’ambito della circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quali sono i periodi che prevedono una tregua estiva e natalizia per i contribuenti.

Tabella delle sospensioni nell’arco dell’anno solare

Sospensione

Periodo di Validità

Pausa estiva

dal 1° al 31 agosto

Pausa natalizia

dal 1° al 31 dicembre

Gli atti oggetto della suddetta sospensione sono:

  1. esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  2. esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
  3. esiti della liquidazione delle imposte sui redditi separati;
  4. lettere di invito per l'adempimento spontaneo.
ATTENZIONE: Durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio dei suddetti atti sebbene siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

A titolo esemplificativo, la circolare ricorda che costituiscono cause di indifferibilità le seguenti:

NOTA BENE: L’eventuale invio durante il mese di agosto non fa, tuttavia, decorrere i termini a favore del contribuente per pagare o rispondere, che restano comunque sospesi sino al 4 settembre 2024.

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