Semplificazioni fiscali. Analisi della Circolare 31/E/2014

Pubblicato il 15 gennaio 2015 Il decreto che reca le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 175, del 21 novembre 2014), in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014, è pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 29 novembre 2014.

Il provvedimento, in particolare, istituisce il nuovo modello 730 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati, insieme ad ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e in materia di rimborsi fiscali.

Altre novità riguardano:

- la disciplina relativa alle società in perdita sistematica;

- l’innalzamento a 15.000 euro della soglia per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza oneri aggiuntivi;

- la cancellazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per il coniuge e i familiari in linea retta in presenza di un attivo ereditario inferiore a 100.000 euro, in assenza di unità immobiliari o diritti reali immobiliari;

- l’innalzamento a 50 euro della soglia di detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza, con una sostanziale equiparazione della soglia prevista ai fini delle imposte sui redditi;

- l’esclusione dai compensi in natura delle prestazioni alberghiere di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in favore dei professionisti;

- l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi black list di importo superiore a 500 euro; la comunicazione dovrà avvenire con cadenza annuale solo in presenza di operazioni di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

La circolare 31/E

Con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi importanti chiarimenti sul citato Decreto semplificazioni, illustrandone alcuni contenuti.

Si noti che il documento non si occupa della dichiarazione dei redditi precompilata. 

Le semplificazioni per le persone fisiche

Addizionali comunale e regionale all’Irpef

L'art. 8 del decreto 175/2014 interviene sull’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e sull’art. 1 del D.l. n. 360 del 1998, per semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Relativamente all’addizionale regionale, è previsto che debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, non più al 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce.

Pertanto:

- nelle dichiarazioni relative al 2014 (730 e Unico 2015):
- non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Viene eliminata inoltre la possibilità, per i Comuni, di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibera pubblicata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento.

L’acconto 2015, quindi, andrà calcolato utilizzando la stessa aliquota prevista per il 2014 e pubblicata sul portale del federalismo fiscale.

Ricorda - Relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Semplificazioni per la dichiarazione dei redditi

Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi, e con essa l’attività dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, è previsto sia per le regioni e le province autonome, sia per i comuni, l’obbligo di comunicare:

“i dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali regionale e comunale, individuati con decreto del Ministero delle finanze”, per la loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

L’art. 10 del decreto interviene sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5, del TUIR riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente.

In base al primo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, non modificato dal decreto:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

In base al secondo periodo dello stesso comma, applicabile fino al periodo di imposta 2014:

“Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.”.

Dal 1° gennaio 2015 (rileva la data della prestazione/somministrazione risultante dai documenti fiscali), le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (la disposizione, chiarisce  l’Agenzia, si applica anche al lavoro autonomo non abituale).

Il professionista, emetterà parcella senza ricomprendervi quelle voci. Le stesse non sono deducibili.

Il committente, invece, per dedurre il costo non deve più aspettare la parcella del professionista, ma segue le ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

Osserva - Le spese in questione, sostenute direttamente dal committente, non sono soggette alla generale limitazione della deducibilità al 75% (prevista dal Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), sempre che siano dimostrabili l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente e l’effettività della stessa e che dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ha fruito del servizio.

Fino al 2014 costituisce compenso Dal 2015 non costituisce compenso
Il committente riceve, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio Il committente riceve, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio
Il committente:
- comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

In questo momento il costo non è deducibile per l’impresa committente.
Il committente:
- non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)
Il professionista:
- emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente;
- considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.
Il professionista:
- emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L’impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

Dichiarazione di successione

L’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa. È la stessa Agenzia delle entrate che ne tiene conto nel liquidare l’imposta di successione dovuta.

La novità si applica ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (13 dicembre 2014).

Dunque, dal 13 dicembre 2014, ma con riferimento anche alle successioni già aperte, si applicano altre due novità:

1. viene innalzato da 25.833 a 100 mila euro il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale, quando si tratta di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta e in successione, non cadono beni immobili o diritti reali immobiliari, non c’è obbligo di presentare la dichiarazione.
 
2. Le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla dichiarazione (come gli atti di ultima volontà, la prova di passività e oneri deducibili), sono meno onerose.

Nota bene - Si ricorda che ora sono ammesse copie non autenticate, accompagnate da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali.

La modifica riguarda l’art. 30 del TUS, che elenca i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, inserendo dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo cui:

“I suddetti documenti (…) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le stesse costituiscano copie degli originali.”.

Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica”.

I documenti da allegare alla dichiarazione di successione (individuati dall’art. 30, lettere c), d), g), h) e i)) sono:

- la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, del TUS, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. 16 del TUS;
- la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.

Come già detto, in relazione ai predetti documenti il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (13dicembre 2014), anche con riferimento alle successioni che a tale data risultano già aperte.

Favor rei

Infine, in applicazione del principio del “favor rei” (articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997), non saranno irrogate sanzioni a coloro che non hanno presentato la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, in base alla nuova normativa, non risultano più tenuti all’adempimento.

Riqualificazione energetica lavori pluriennali (abrogazione della comunicazione)

Con il decreto è stato soppresso l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta.

L’art. 12 del decreto dunque semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sopprimendo appunto l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

In pratica, viene abrogato il comma 6 dell’art. 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che stabiliva, tra l’altro, l’obbligo per i contribuenti interessati alla detrazione di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, nell’approvare il modello di comunicazione, ne prevedeva la presentazione esclusivamente per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati all’adempimento.

La comunicazione doveva essere inoltrata telematicamente:

- entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.

La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda:

- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le semplificazioni per i rimborsi

Semplificazioni per i rimborsi

In relazione ai rimborsi in conto fiscale erogati dagli agenti della riscossione, non è più necessario presentare una separata istanza per ottenere i relativi interessi (spettanti qualora il rimborso non avvenga tempestivamente per mancanza o insufficienza di fondi), che saranno invece corrisposti automaticamente.

La modifica, prevista dall’art. 14 del decreto, riguarda l’art. 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina l’esecuzione dei rimborsi in conto fiscale da parte degli agenti della riscossione.

In particolare, insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta,  e non è necessaria una istanza separata (modello G).

Osserva - Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all’effettiva spettanza.

Viene anche previsto che l’erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata:

- entro sessanta giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall’Agente della Riscossione;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Nota bene - Le modifiche all’art. 78, comma 33, della legge n. 413 del 1991, si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.

Compensazione dei rimborsi da assistenza

Dal 2015, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24.

Le stesse modalità vanno utilizzate anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.

Tali importi non concorrono al limite annuale di compensazioni (attualmente, 700mila euro). La compensazione andrà effettuata con specifici codici tributo, che dovranno essere istituiti.

La disposizione modifica, in un’ottica di maggiore trasparenza e semplificazione, le modalità attraverso le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito e, a seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento.

Nello specifico, il sostituto d’imposta espone il dettaglio che emerge dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta.

In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito.

Le stesse modalità, devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997.

Osserva - Le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Semplificazioni per le società

Esercizio di opzione

L’art. 16 del decreto, rubricato “Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione”, semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali ed elimina l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto, accentrando, all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio delle stesse.

Il Legislatore vuole, così, ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini, per il contribuente, eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.

Le nuove disposizioni che, in base al comma 5 del medesimo art. 16, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dunque, dal modello Unico 2015), hanno apportato rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai seguenti regimi opzionali.

In pratica, non vi sarà più una apposita comunicazione per chi sceglie i regimi:

- della “trasparenza fiscale”;
- del “consolidato nazionale”;
- della “tonnage tax”.

L’opzione andrà espressa nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Ad esempio, relativamente al consolidato nazionale, dal 1° gennaio 2015 si avrà la seguente situazione:

- società che accedono al consolidato o lo rinnovano a decorrere dal periodo d’imposta 2015: l’opzione sarà esercitata con il modello Unico SC 2015 della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre 2015;

- società che interrompono il consolidato per una delle cause legislativamente previste (ad esempio, per cessazione del requisito del controllo ex art. 124 TUIR, il 1° maggio 2015):

presentazione in via telematica da parte della consolidante, entro il 31 maggio 2015, del modello “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale” (disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate e del Ministero delle finanze).

Opzione Irap

L’opzione da parte di società di persone e imprenditori individuali, per determinare la base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, dovrà essere comunicata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata.

La novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi dal 2015 per i soggetti “solari”.

Adempimenti delle società di persone

L’art. 17 del decreto prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, debbano utilizzare i “vecchi modelli dichiarativi”, ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali.

Prima della modifica normativa, le società di persone ed enti equiparati, anche quando il periodo d’imposta non era coincidente con l’anno solare, dovevano utilizzare i modelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione (anno n+1).

Esempio – Considerata una società di persone con periodo d’imposta 1.1.2014-27.7.2014 (anno n): prima della modifica, per dichiarare tale periodo d’imposta la società era tenuta ad utilizzare il modello di dichiarazione da approvare entro il 31.01.2015 (anno n+1); ora, per dichiarare il medesimo periodo d’imposta, la società può utilizzare il modello di dichiarazione già approvato nel 2014 (anno n).

Termini di versamento nelle operazioni straordinarie

Viene riformulata la disciplina relativa ai termini di versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi ed alla dichiarazione IRAP.

In particolare, ferma restando la scadenza del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per l’effettuazione dei predetti versamenti da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, la modifica interviene sul termine di versamento per le società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione).

E’ stabilito che, in tali ipotesi il temine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’IRAP è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Prima della modifica, nel caso di operazioni straordinarie, nel periodo compreso tra gennaio e marzo dell’anno, il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro l’anno stesso. Conseguentemente, poiché i termini di versamento erano normativamente ancorati per tali soggetti all’anno di presentazione dichiarazione, gli stessi scadevano in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno.

Esempio ante modifiche - Una società di persone che si era trasformata a marzo 2012 doveva presentare la dichiarazione entro dicembre 2012, e versare il saldo entro giugno 2012.

Una società che si era trasformata ad aprile 2012, doveva presentare la dichiarazione entro gennaio 2013 e versare il saldo entro giugno 2013.


Osserva - La modifica normativa, che trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall’entrata in vigore del decreto, consente di eliminare la predetta anomalia che si generava per le società di persone in caso di operazione straordinaria o liquidazione.

Società in perdita sistematica

Il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011) passa da tre a cinque periodi d’imposta (periodi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo”).

Con le modifiche introdotte dall’art. 18 del decreto, viene ampliato il c.d. periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, passando così dagli originari tre a cinque periodi d’imposta.

Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito:

- da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero
- indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

La novità vale già a partire dal 2014.

Nota bene - Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora lo stesso soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

Fiscalità internazionale

Stabile organizzazione

A partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2014, le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia non devono più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari.

Dichiarazioni d’intento

Relativamente alla rinnovata procedura per le operazioni Iva non imponibili, effettuate da esportatori abituali, l’Agenzia delle entrate ribadisce che per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate nel 2014 o dopo il 1° gennaio 2015 secondo le regole precedenti, ma che esplicano effetti per operazioni realizzate dopo l’11 febbraio 2015, va seguita la nuova disciplina.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, dunque, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento è radicalmente modificata.

L’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Successivamente, l’esportatore curerà la consegna al fornitore (o in Dogana) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto.

Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative.

- Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

- A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.

Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Lo stesso fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro a norma dell’art. 39 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

Comunicazioni operazioni con Paesi black list

I dati relativi ai rapporti intercorsi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list:

- devono essere forniti con cadenza annuale e non più mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni;
- solo se si supera la soglia di 10mila euro di valore complessivo delle operazioni (non più per importo superiore a 500 euro per singola operazione).

Il suddetto importo, chiarisce l’Agenzia, va riferito al complesso delle cessioni e prestazioni effettuate e ricevute.

Eventuali violazioni commesse in vigenza delle precedenti norme che, per effetto delle modifiche, non rappresentano più un illecito, non sono sanzionabili, a meno che il provvedimento di irrogazione sia già divenuto definitivo.

Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Coloro che intendono operare in ambito comunitario possono ora ottenere l’iscrizione alla banca dati Vies (Vat Information Exchange System) già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa.

Favor Rei

In virtù del principio del favor rei, non è sanzionabile chi ha effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, in base alla vecchia norma, l’ufficio avrebbe potuto emettere provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies.

Esclusione dalla banca dati

L’Agenzia delle Entrate può escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi e, a tal proposito, viene specificato che, ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.

Prima della cancellazione, l’ufficio invia un’apposita comunicazione, al ricevimento della quale partono i 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni in corso o quelle da effettuare, oppure per manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Elenchi riepilogativi

Il decreto ha apportato modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (vale a dire per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente), rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue e quelle da questi ultimi ricevute, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Meno informazioni da inserire

Vi sono meno informazioni da inserire negli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (quelle per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente), rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue e quelle da questi ultimi ricevute.

Le modifiche in questione vogliono semplificare il contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat (rispettivamente: INTRA1-quater: servizi resi registrati nel periodo, INTRA1-quinquies: rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater: servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies: rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti) relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute.

Le informazioni ora sono:

- numeri d’identificazione IVA delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- paese di pagamento.

Conseguentemente, non è più obbligatorio fornire le altre informazioni, quali:

- il numero e la data della fattura;
- le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio,
non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio.

In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie vengono maggiormente adeguati agli standard degli altri Paesi europei.

Osserva - La decorrenza della novità, sarà fissata da un provvedimento Dogane/Entrate/Istat, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri.

L’art. 24 del decreto introduce alcune modifiche all’art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che disciplina l’applicazione dell’imposta sui premi per i contratti conclusi da imprese di assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Unica denuncia

- In particolare, va presentata un’unica denuncia annuale (e non più mensile) dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente, entro il 31 maggio.

La novità si applica in relazione alle somme incassate dal 1° gennaio 2015.
 
- Pertanto, se sono state presentate tutte le denunce mensili per i premi riscossi nel 2014, la prima dichiarazione annuale andrà presentata entro maggio 2016, in relazione alle somme incassate nel 2015.
- Se, invece, non sono state presentate tutte le denunce mensili per il 2014, la prima annuale andrà prodotta nel 2015, per consentire all’Agenzia delle Entrate la liquidazione dell’imposta definitiva entro il 15 giugno.

L’eliminazione degli adempimenti superflui

Eliminazione di adempimenti superflui

Per le imprese concessionarie di servizi pubblici, non è più necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione a dedurre, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico, quote di ammortamento finanziario, secondo lo stesso criterio di proporzionalità adottato nel piano economico finanziario della concessione, nei limiti della quota imputata in bilancio.

La novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (2014, per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare).

Ritenute sugli agenti

I contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, e che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione affinché la ritenuta sia applicata al 20% delle provvigioni.

La dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti.

Sebbene sia prevista l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, la circolare dà già il via libera sia all’utilizzo della pec sia alla validità “continuativa” delle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013.

Viene inoltre specificato che la sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista in caso di omessa comunicazione delle variazioni che fanno venir meno il diritto alla ritenuta più leggera, si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.

Solidarietà in materia di appalti (Abrogazione)

In materia di appalti:

- è stata abrogata la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati e
- è stata abrogata la norma che, nel rapporto tra committente e appaltatore, prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5mila a 200mila euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Osserva

Già l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (decreto del “fare”) aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina:

sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore;
 sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.

A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto.

Per il favor rei, la sanzione non si applica per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive a quella data.

Tuttavia, per contrastare il fenomeno dell’evasione, è stata modificata la norma che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi.

- in particolare, viene inserito l’obbligo per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta.

Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori

Nell’ambito delle semplificazioni fiscali, viene stabilito che ai soli fini della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società (articolo 2495 cc):

- produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma si applica anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate prima della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.

Vi è l’onere probatorio a carico del liquidatore di società che ha distribuito utili ai soci relativi all’anno di liquidazione o ad anni precedenti, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti.

Viene modificato anche l’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla responsabilità ed obblighi degli amministratori, liquidatori e soci per una maggiore tutela del credito erariale.

La disposizione prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci (in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti) relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria.

Se i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell’assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Osserva - Rispetto alla precedente formulazione, l’onere probatorio è traslato sul liquidatore (inversione dell’onere della prova).

La responsabilità dei soci ed amministratori, invece già prevista nei limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o nel corso degli ultimi due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità, è parametrata al valore dei beni sociali ricevuti, che si presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

Semplificazioni e coordinamenti normativi

Regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni

Sul tema delle sponsorizzazioni è prevista un’unica percentuale di detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione (prima al 10%) nell’ambito del regime forfetario di cui all’articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972.

La modifica interessa i soggetti che organizzano attività di intrattenimento e gli enti che optano per le disposizioni agevolative ex lege 398/1991, cioè:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- le associazioni senza fini di lucro e pro loco;
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

I beni omaggio

Il decreto ha voluto creare un maggiore coordinamento, in materia di spese di rappresentanza, tra la disciplina delle imposte sul reddito e la disciplina IVA.

In particolare adotta, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il limite di 50 euro già previsto (fin dal 1° gennaio 2008) ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall’art. 108, comma 2, del TUIR.

Detto articolo dispone, infatti, che:

- le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

L’art. 30 del decreto porta da 25,82 a 50 euro l’importo utilizzato quale riferimento:

- sia per l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi;
- sia ai fini della detrazione dell’imposta afferente le spese di rappresentanza.

Osserva - Le disposizioni sopra commentate si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Allineamento definizione prima casa

Definizione “prima casa”

Il decreto modifica i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, per fruire dell’agevolazione “prima casa”, anche in caso di applicazione dell’Iva (aliquota del 4%), deve trattarsi di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse dalla categoria:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Nota bene - Come già in caso di applicazione dell’imposta di registro (aliquota del 2%), dunque, non rilevano più le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”.

In conseguenza di ciò, a decorrere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per usufruire dell’aliquota agevolata  IVA del 4%:

- va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore:

A/2 -  abitazioni di tipo civile;
A/3 – abitazioni di tipo economico;
A/4 – abitazioni di tipo popolare;
A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare;
A/6 – abitazioni di tipo rurale;
A/7 – abitazioni in villini;
A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi,

oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione.

E’ chiaro che l’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.

Osserva - Se in sede di stipula di contratto preliminare l’immobile è stato classificato “di lusso”, con applicazione dell’imposta sugli acconti con aliquota superiore al 4%, è possibile rettificare le fatture mediante variazione in diminuzione per applicare l’aliquota ridotta sull’intero corrispettivo dovuto.

Abitazioni diverse dalla prima casa

Relativamente alle abitazioni diverse dalla “prima casa”, l’Agenzia puntualizza nella Circolare che in assenza di un opportuno coordinamento normativo delle disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa”, si deve considerare superata la definizione di “abitazione di lusso”.

Il n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA in misura del 4 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge n. 408 del 1949 (c.d. fabbricati Tupini), effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per le agevolazioni “prima casa”.

A seguito di quanto sopra esposto, per l’individuazione delle abitazioni la cui costruzione può fruire dell’aliquota agevolata prevista per la “prima casa”, nonché ai fini dell’individuazione dei fabbricati Tupini, rileva, in luogo delle caratteristiche dell’abitazione (di lusso secondo il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969), soltanto la classificazione catastale dell’immobile.

In entrambi i casi, deve trattarsi di immobili classificati o classificabili catastalmente in categorie diverse dalle: cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9.

Autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale

Assistenza fiscale


L'art. 35  del “decreto semplificazioni”, ha modificato il decreto del MEF 31 maggio 1999, n. 164 (recante le norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti).

La disposizione serve a garantire l'idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, sulla base dei seguenti principi:

- deve essere prevista la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province;
- deve essere previsto un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;
- deve essere stabilito che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale redigano una relazione tecnica annuale, dalla quale emergano:

il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta;
i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale;
un piano di formazione del personale differenziato in base alle diverse funzioni svolte.

Osserva - Al fine di garantire adeguati livelli di servizio, è prevista la presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione tecnica sull’attività svolta nell’anno precedente.

Nuovo massimale polizza assicurazione

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, è stato adeguato il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile da due miliardi di lire a tre milioni di euro.

Il massimale va adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730.

La decorrenza del nuovo massimale, trova applicazione alla data del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il procedimento di autorizzazione

Il comma 1 dell’articolo 35 del decreto, modifica la disciplina di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei CAF prevedendo, a differenza della generica indicazione contenuta nella precedente formulazione dell’ articolo 7, comma 1, lettera d):

- l’indicazione delle sedi e degli uffici periferici presso i quali è svolta l’attività di assistenza fiscale.

Nel confermare che al momento della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, la società debba indicare le sedi presso le quali svolge l’attività, viene precisato che tra le stesse sedi debbano essere ricompresi anche gli uffici periferici di cui all’articolo 11 del decreto n. 164 del 1999.

La nuova norma è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi erogati, anche mediante la revisione dei requisiti dimensionali dei CAF. La previsione della presenza sul territorio in almeno un terzo delle province, è anche ritenuta una condizione idonea a garantire un adeguato livello di servizi.

Tale requisito può essere raggiunto complessivamente per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, riconoscendo il valore della matrice associativa nella costituzione dei CAF.

I centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
- sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Società di servizi

Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi (articolo 11, comma 1, del decreto n. 164 del 1999) il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.

Al riguardo, con la nota n. 168865 del 24 novembre 1999, è stato chiarito che anche i CAF formati dai sostituti d’imposta possono avvalersi di una società di servizi, in quanto il riferimento del menzionato articolo 11 del decreto n. 164 del 1999 alle associazioni sindacali e alle organizzazioni territoriali non costituisce una limitazione alla predetta linea interpretativa.

Organizzazione dei centri

Relativamente all’organizzazione l’articolo 35, comma 1, lettera c), apporta delle modifiche all’articolo 11  sopra menzionato, secondo le quali per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.

I CAF dunque potranno avvalersi della collaborazione:

- degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF dipendenti sia ai CAF impresa.

Relazioni tecniche all’atto dell’autorizzazione


Il decreto stabilisce i requisiti e il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all’atto della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.

Con la nuova formulazione della norma, dalla relazione tecnica deve emergere:

- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro;
- la formula organizzativa assunta;
- i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza dell’attività;
- il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Le modalità dell’attività formativa sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014, in fase di prima applicazione della normativa ed al fine di garantire un opportuno lasso temporale per poter adeguare la propria struttura alle nuove regole e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità dell’attività formativa, con riferimento all’anno 2015 e successivi, la relazione tecnica dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015 e dovrà garantire almeno il rispetto dei primi tre requisiti sopra indicati, ovvero:

- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro;
- la formula organizzativa assunta;
- i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza dell’attività.

I CAF, inoltre, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle sedi operative con modalità telematica, secondo le istruzioni fornite nella circolare n. 14 del 2005.

Relazione tecnica annuale

Per garantire una continuità dei livelli di servizio, è previsto che i CAF-dipendenti presentino annualmente all’Amministrazione finanziaria una relazione tecnica, relativamente:

- alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate;
- all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale;
- ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio;
- al numero di dichiarazioni validamente trasmesse.

Osserva - La relazione deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31 gennaio dai CAF-dipendenti, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente.

Il controllo dell’Amministrazione finanziaria

Secondo il nuovo comma 2-ter introdotto nell’art. 7 del decreto n. 164 del 1999, l’Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro:

- sia almeno pari all’uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il requisito del numero di dichiarazioni validamente trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è inviato annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Osserva - Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.


Ricorda - La mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti nella relazione tecnica annuale determina la decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale. La decadenza interviene successivamente al completamento dell’attività di assistenza in corso allo scadere del termine di 30 giorni, di cui al comma 3 dello stesso articolo 10 del decreto n. 164 del 1999.


Soppresso l’obbligo di deposito della copia dell’appello presso la CTP

L’art. 36 del decreto ha soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria Provinciale. In pratica, viene eliminato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, qualora l’appello:

“non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Mancando una specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.

Nota bene - La nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.

Appelli notificati fino al 12 dicembre 2014

Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, l’Agenzia ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e quindi resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l’adempimento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio dell’appellante.
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