Semplificazioni fiscali. Analisi della Circolare 31/E/2014
Pubblicato il 15 gennaio 2015
Il decreto che reca le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 175, del 21 novembre 2014), in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014, è pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 29 novembre 2014.
Il provvedimento, in particolare, istituisce il
nuovo modello 730 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati, insieme ad ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e in materia di rimborsi fiscali.
Altre novità riguardano:
- la disciplina relativa alle società in perdita sistematica;
- l’innalzamento a 15.000 euro della soglia per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza oneri aggiuntivi;
- la cancellazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per il coniuge e i familiari in linea retta in presenza di un attivo ereditario inferiore a 100.000 euro, in assenza di unità immobiliari o diritti reali immobiliari;
- l’innalzamento a 50 euro della soglia di detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza, con una sostanziale equiparazione della soglia prevista ai fini delle imposte sui redditi;
- l’esclusione dai compensi in natura delle prestazioni alberghiere di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in favore dei professionisti;
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi black list di importo superiore a 500 euro; la comunicazione dovrà avvenire con cadenza annuale solo in presenza di operazioni di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
La circolare 31/E
Con la
circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi importanti chiarimenti sul citato Decreto semplificazioni, illustrandone alcuni contenuti.
Si noti che il documento non si occupa della dichiarazione dei redditi precompilata.
Le semplificazioni per le persone
fisiche
Addizionali comunale e regionale
all’Irpef
L'art. 8 del decreto 175/2014 interviene sull’art. 50 del D.Lgs. n. 446
del 1997 e sull’art. 1 del D.l. n. 360 del 1998, per
semplificare e uniformare le
disposizioni in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
Relativamente all’
addizionale regionale,
è previsto che debba essere versata alla regione in cui il contribuente
ha il domicilio fiscale al 1° gennaio,
non più al 31 dicembre dell’anno
cui l’addizionale stessa si riferisce.
Pertanto:
- nelle dichiarazioni relative al
2014 (730 e Unico 2015):
-
non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al
31
dicembre 2014.
Viene eliminata inoltre la possibilità, per i Comuni, di variare
l’aliquota per l’acconto mediante delibera pubblicata entro il 20
dicembre precedente l’anno di riferimento.
L’acconto 2015, quindi, andrà calcolato utilizzando la stessa
aliquota
prevista per il 2014 e pubblicata sul portale del federalismo fiscale. |
Ricorda - Relativamente al periodo d’imposta 2014,
l’addizionale
regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio
fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei
modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico
Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del
domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. |
Semplificazioni per la dichiarazione
dei redditi
Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei
redditi, e con essa l’attività dei sostituti d'imposta, dei centri di
assistenza fiscale e degli altri intermediari, è previsto sia per le
regioni e le province autonome, sia per i comuni, l’obbligo di
comunicare:
“i dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali regionale e
comunale, individuati con decreto del Ministero delle finanze”, per la
loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze.
Spese di vitto e alloggio dei
professionisti
L’art. 10 del decreto interviene sulla determinazione del reddito di
lavoro autonomo, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5,
del TUIR riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e
alloggio sostenute direttamente dal committente.
In base al primo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, non
modificato dal decreto:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in
ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.
In base al secondo periodo dello stesso comma, applicabile fino al
periodo di imposta 2014:
“Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.”.
Dal 1° gennaio 2015 (rileva la data della prestazione/somministrazione
risultante dai documenti fiscali), le spese di vitto e alloggio
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista (la disposizione, chiarisce
l’Agenzia, si applica anche al lavoro autonomo non abituale).
Il professionista, emetterà parcella senza ricomprendervi quelle voci.
Le stesse non sono deducibili.
Il committente, invece, per dedurre il costo non deve più aspettare la
parcella del professionista, ma segue le ordinarie regole applicabili
alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).
Osserva - Le spese in questione, sostenute direttamente dal
committente, non sono soggette alla generale limitazione della
deducibilità al 75% (prevista dal Tuir per le spese relative a
prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande),
sempre che siano dimostrabili l’inerenza della spesa rispetto
all’attività del committente e l’effettività della stessa e che dai
documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ha
fruito del servizio. |
Fino al 2014 costituisce compenso |
Dal 2015 non costituisce compenso |
Il committente riceve, da colui che presta il servizio
alberghiero o di
ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito
riferimento al professionista che ha fruito del servizio |
Il committente riceve, da colui che presta il servizio
alberghiero o di
ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito
riferimento al professionista che ha fruito del servizio |
Il committente:
- comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente
sostenuta;
- invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.
In questo momento il costo non è deducibile per l’impresa committente. |
Il committente:
- non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente
sostenuta;
- non invia al professionista copia della relativa documentazione
fiscale.
Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole
applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o
impresa) |
Il professionista:
- emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal
committente;
- considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state
rispettate le predette condizioni. |
Il professionista:
- emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal
committente
per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di
alimenti e bevande;
- considera non deducibili le spese sostenute dal committente per
l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di
alimenti e bevande. |
L’impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo
la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. |
Il costo è deducibile per il committente in base alle
ordinarie regole
applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o
impresa). |
Dichiarazione di successione
L’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della
dichiarazione di successione non comporta più l’obbligo di presentare
dichiarazione integrativa. È la stessa Agenzia delle entrate che ne
tiene conto nel liquidare l’imposta di successione dovuta.
La novità si applica ai rimborsi non ancora riscossi alla
data di
entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (13 dicembre 2014). |
Dunque, dal 13 dicembre 2014, ma con riferimento anche alle successioni
già aperte, si applicano altre due novità:
1. viene innalzato da 25.833 a 100 mila euro il limite di valore
dell’attivo ereditario, in relazione al quale, quando si tratta di
eredità al coniuge e ai parenti in linea retta e in successione, non
cadono beni immobili o diritti reali immobiliari, non c’è obbligo di
presentare la dichiarazione.
2. Le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla
dichiarazione (come gli atti di ultima volontà, la prova di passività e
oneri deducibili), sono meno onerose.
Nota bene - Si ricorda che ora sono ammesse copie non
autenticate,
accompagnate da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono
copia degli originali. |
La modifica riguarda l’art. 30 del TUS, che elenca i documenti da
allegare alla dichiarazione di successione, inserendo dopo il comma 3,
il comma 3-bis, secondo cui:
“I suddetti documenti (…) possono essere sostituiti anche da copie non
autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestante che le stesse costituiscano copie degli originali.”.
Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i
documenti in originale o in copia autentica”.
I documenti da allegare alla dichiarazione di successione (individuati
dall’art. 30, lettere c), d), g), h) e i)) sono:
- la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata
la successione;
- la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per
l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art.
15, comma 1, del TUS, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle
pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. 16
del TUS;
- la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a
disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché
delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.
Come già detto, in relazione ai predetti documenti il contribuente
potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate,
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata
di copia del documento di identità del dichiarante.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto in commento (13dicembre 2014), anche con riferimento
alle successioni che a tale data risultano già aperte.
Favor rei
Infine, in applicazione del principio del “favor rei” (articolo 3,
comma 2, Dlgs 472/1997), non saranno irrogate sanzioni a coloro che non
hanno presentato la dichiarazione di successione entro i termini
previsti e che, in base alla nuova normativa, non risultano più tenuti
all’adempimento.
Riqualificazione energetica lavori pluriennali (abrogazione della
comunicazione)
Con il decreto è stato soppresso l’obbligo di comunicare all’Agenzia
delle entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che
proseguono per più periodi di imposta.
L’art. 12 del decreto dunque semplifica gli adempimenti previsti per la
fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sopprimendo
appunto l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate
per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.
In pratica, viene abrogato il comma 6 dell’art. 29 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, che stabiliva, tra l’altro, l’obbligo per i
contribuenti interessati alla detrazione di inviare un’apposita
comunicazione all’Agenzia delle entrate nei termini e secondo le
modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 6 maggio 2009, nell’approvare il modello di comunicazione, ne
prevedeva la presentazione esclusivamente per interventi di
riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta,
al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati all’adempimento.
La comunicazione doveva essere inoltrata telematicamente:
- entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese;
- per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno
solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le
spese erano state sostenute.
La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate
riguarda:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per
le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel
2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno
solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale
il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto.
Le semplificazioni per i rimborsi
Semplificazioni per i rimborsi
In relazione ai rimborsi in conto fiscale erogati dagli agenti della
riscossione, non è più necessario presentare una separata istanza per
ottenere i relativi interessi (spettanti qualora il rimborso non
avvenga tempestivamente per mancanza o insufficienza di fondi), che
saranno invece corrisposti automaticamente.
La modifica, prevista dall’art. 14 del decreto, riguarda l’art. 78,
comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina
l’esecuzione dei rimborsi in conto fiscale da parte degli agenti della
riscossione.
In particolare, insieme alla restituzione del credito chiesto a
rimborso, l’Agente della riscossione liquida e corrisponde i relativi
interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di
imposta, e non è necessaria una istanza separata (modello G).
Osserva - Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti
automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del
contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto
all’effettiva spettanza. |
Viene anche previsto che l’erogazione del rimborso in conto fiscale è
effettuata:
- entro sessanta giorni, quando il rimborso è erogato direttamente
dall’Agente della Riscossione;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione
dell’Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Nota bene - Le modifiche all’art. 78, comma 33, della legge
n. 413 del
1991, si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.
Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in
corso di esecuzione a quella data. |
Compensazione dei rimborsi da assistenza
Dal 2015, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate
ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite
modello F24.
Le stesse modalità vanno utilizzate anche per il recupero di versamenti
di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.
Tali importi non concorrono al limite annuale di compensazioni
(attualmente, 700mila euro). La compensazione andrà effettuata con
specifici codici tributo, che dovranno essere istituiti.
La disposizione modifica, in un’ottica di maggiore trasparenza e
semplificazione, le modalità attraverso le quali il sostituto d’imposta
recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i
rimborsi effettuati nei confronti del sostituito e, a seguito della
modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli
importi a debito indicati nella delega di versamento.
Nello specifico, il sostituto d’imposta espone il dettaglio che emerge
dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello
F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta.
In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a
debito.
Le stesse modalità, devono essere osservate da parte dei sostituti per
il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori
al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello
scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui
al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997.
Osserva - Le compensazioni sopra richiamate non concorrono
alla
determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in
700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. |
Semplificazioni per le società
Esercizio di opzione
L’art. 16 del decreto, rubricato “Razionalizzazione comunicazioni
dell’esercizio di opzione”, semplifica le modalità con cui aderire a
regimi speciali ed elimina l’obbligo di inviare apposita comunicazione
per perfezionare il regime opzionale prescelto, accentrando,
all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni
relative all’esercizio delle stesse.
Il Legislatore vuole, così, ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non
corretto) adempimento di un onere formale determini, per il
contribuente, eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.
Le nuove disposizioni che, in base al comma 5 del medesimo art. 16, si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 (dunque, dal modello Unico 2015), hanno
apportato rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai seguenti
regimi opzionali.
In pratica, non vi sarà più una apposita comunicazione per chi sceglie
i regimi:
- della “trasparenza fiscale”;
- del “consolidato nazionale”;
- della “tonnage tax”.
L’opzione andrà espressa nella dichiarazione dei redditi presentata nel
periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ad esempio, relativamente al consolidato nazionale, dal 1° gennaio 2015
si avrà la seguente situazione:
- società che accedono al consolidato o lo rinnovano a decorrere dal
periodo d’imposta 2015: l’opzione sarà esercitata con il modello Unico
SC 2015 della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre
2015;
- società che interrompono il consolidato per una delle cause
legislativamente previste (ad esempio, per cessazione del requisito del
controllo ex art. 124 TUIR, il 1° maggio 2015):
presentazione in via telematica da parte della consolidante, entro il
31 maggio 2015, del modello “Comunicazione relativa al regime di
tassazione del consolidato nazionale” (disponibile anche sul sito
dell’Agenzia delle entrate e del Ministero delle finanze).
Opzione Irap
L’opzione da parte di società di persone e imprenditori individuali,
per determinare la base imponibile Irap secondo le modalità proprie
delle società di capitali e degli enti commerciali, dovrà essere
comunicata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a
decorrere dal quale viene esercitata.
La novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi dal 2015 per i soggetti
“solari”.
Adempimenti delle società di persone
L’art. 17 del decreto prevede che anche le società di persone ed enti
equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
debbano utilizzare i “vecchi modelli dichiarativi”, ossia quelli
approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo
d’imposta, così come le società di capitali.
Prima della modifica normativa, le società di persone ed enti
equiparati, anche quando il periodo d’imposta non era coincidente con
l’anno solare, dovevano utilizzare i modelli approvati entro il 31
gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione (anno n+1).
Esempio – Considerata una società di persone con periodo
d’imposta
1.1.2014-27.7.2014 (anno n): prima della modifica, per dichiarare tale
periodo d’imposta la società era tenuta ad utilizzare il modello di
dichiarazione da approvare entro il 31.01.2015 (anno n+1); ora, per
dichiarare il medesimo periodo d’imposta, la società può utilizzare il
modello di dichiarazione già approvato nel 2014 (anno n). |
Termini di versamento nelle operazioni straordinarie
Viene riformulata la disciplina relativa ai termini di versamento del
saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi ed alla
dichiarazione IRAP.
In particolare, ferma restando la scadenza del 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione per l’effettuazione dei predetti
versamenti da parte delle persone fisiche e delle società o
associazioni, la modifica interviene sul termine di versamento per le
società di persone interessate da operazioni straordinarie
(liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione).
E’ stabilito che, in tali ipotesi il temine di versamento del saldo
dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell’IRAP è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione.
Prima della modifica, nel caso di operazioni straordinarie, nel periodo
compreso tra gennaio e marzo dell’anno, il termine di presentazione
della dichiarazione scadeva entro l’anno stesso. Conseguentemente,
poiché i termini di versamento erano normativamente ancorati per tali
soggetti all’anno di presentazione dichiarazione, gli stessi scadevano
in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno.
Esempio ante modifiche - Una società di persone che si era
trasformata
a marzo 2012 doveva presentare la dichiarazione entro dicembre 2012, e
versare il saldo entro giugno 2012.
Una società che si era trasformata ad aprile 2012, doveva presentare la
dichiarazione entro gennaio 2013 e versare il saldo entro giugno 2013. |
Osserva - La modifica normativa, che trova applicazione alle
operazioni
poste in essere a partire dall’entrata in vigore del decreto, consente
di eliminare la predetta anomalia che si generava per le società di
persone in caso di operazione straordinaria o liquidazione. |
Società in perdita sistematica
Il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle
società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a
36-duodecies, Dl 138/2011) passa da tre a cinque periodi d’imposta
(periodi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita e uno con
reddito imponibile inferiore al “reddito minimo”).
Con le modifiche introdotte dall’art. 18 del decreto, viene ampliato il
c.d. periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle
società in perdita sistematica, passando così dagli originari tre a
cinque periodi d’imposta.
Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è
ora costituito:
- da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero
- indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito
imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal
periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto
legislativo che la introduce.
La novità vale già a partire dal 2014.
Nota bene - Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà
applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora lo stesso
soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque
periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi
(ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito
imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).
Fiscalità internazionale
Stabile organizzazione
A partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2014, le società o
enti senza sede legale o amministrativa in Italia non devono più
indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale
stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo di
un rappresentante per i rapporti tributari.
Dichiarazioni d’intento
Relativamente alla rinnovata procedura per le operazioni Iva non
imponibili, effettuate da esportatori abituali, l’Agenzia delle entrate
ribadisce che per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate nel
2014 o dopo il 1° gennaio 2015 secondo le regole precedenti, ma che
esplicano effetti per operazioni realizzate dopo l’11 febbraio 2015, va
seguita la nuova disciplina.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, dunque, la procedura per l’invio e la
consegna delle lettere d’intento è radicalmente modificata.
L’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica.
Successivamente, l’esportatore curerà la consegna al fornitore (o in
Dogana) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di
presentazione presso l’Agenzia. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a
verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di
effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, come
riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative
dell’istituto.
Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità
alternative.
- Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero
accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del
cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di
protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il
predetto riscontro telematico.
- A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline
sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta
presentazione della dichiarazione d’intento da parte del
cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.
Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà
inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il
documento.
Lo stesso fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle
dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi
in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed
aggiornamento del registro a norma dell’art. 39 del d.P.R 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
Per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad
indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il
regime di non imponibilità.
Comunicazioni operazioni con Paesi black list
I dati relativi ai rapporti intercorsi con operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi black list:
- devono essere forniti con cadenza annuale e non più mensile o
trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni;
- solo se si supera la soglia di 10mila euro di valore complessivo
delle operazioni (non più per importo superiore a 500 euro per singola
operazione).
Il suddetto importo, chiarisce l’Agenzia, va riferito al complesso
delle cessioni e prestazioni effettuate e ricevute.
Eventuali violazioni commesse in vigenza delle precedenti norme che,
per effetto delle modifiche, non rappresentano più un illecito, non
sono sanzionabili, a meno che il provvedimento di irrogazione sia già
divenuto definitivo.
Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del
decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere
nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Coloro che intendono operare in ambito comunitario possono ora ottenere
l’iscrizione alla banca dati Vies (Vat Information Exchange System) già
al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di
effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente,
al momento in cui tale volontà è espressa.
Favor Rei
In virtù del principio del favor rei, non è sanzionabile chi ha
effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30
giorni entro i quali, in base alla vecchia norma, l’ufficio avrebbe
potuto emettere provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies.
Esclusione dalla banca dati
L’Agenzia delle Entrate può escludere dalla banca dati coloro che non
presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie
per quattro trimestri consecutivi e, a tal proposito, viene specificato
che, ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti
l’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Prima della cancellazione, l’ufficio invia un’apposita comunicazione,
al ricevimento della quale partono i 60 giorni a disposizione del
contribuente per fornire la documentazione relativa alle operazioni
intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o
adeguati elementi circa le operazioni in corso o quelle da effettuare,
oppure per manifestare l’intenzione di effettuare operazioni
intracomunitarie.
Elenchi riepilogativi
Il decreto ha apportato modifiche al contenuto degli elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (vale a
dire per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato
in cui è stabilito il committente), rese a soggetti passivi stabiliti
in un altro Stato membro dell’Ue e quelle da questi ultimi ricevute,
diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633
Meno informazioni da inserire
Vi sono meno informazioni da inserire negli elenchi riepilogativi
relativi alle prestazioni di servizi generiche (quelle per le quali il
presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il
committente), rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue e
quelle da questi ultimi ricevute.
Le modifiche in questione vogliono semplificare il contenuto
informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat
(rispettivamente: INTRA1-quater: servizi resi registrati nel periodo,
INTRA1-quinquies: rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di
periodi precedenti, INTRA2-quater: servizi ricevuti registrati nel
periodo, INTRA2-quinquies: rettifiche ai servizi ricevuti indicati in
sezioni 3 di periodi precedenti) relative alle prestazioni di servizi
rese o ricevute.
Le informazioni ora sono:
- numeri d’identificazione IVA delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- paese di pagamento.
Conseguentemente, non è più obbligatorio fornire le altre informazioni,
quali:
- il numero e la data della fattura;
- le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione
del servizio,
non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio.
In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di
servizio intracomunitarie vengono maggiormente adeguati agli standard
degli altri Paesi europei.
Osserva - La decorrenza della novità, sarà fissata da un provvedimento
Dogane/Entrate/Istat, che dovrà essere emanato entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli
operatori esteri.
L’art. 24 del decreto introduce alcune modifiche all’art. 4-bis della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che disciplina l’applicazione
dell’imposta sui premi per i contratti conclusi da imprese di
assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di
servizi.
Unica denuncia
- In particolare, va presentata un’unica denuncia annuale (e non più
mensile) dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente,
entro il 31 maggio.
La novità si applica in relazione alle somme incassate dal 1° gennaio
2015.
- Pertanto, se sono state presentate tutte le denunce mensili per i
premi riscossi nel 2014, la prima dichiarazione annuale andrà
presentata entro maggio 2016, in relazione alle somme incassate nel
2015.
- Se, invece, non sono state presentate tutte le denunce mensili per il
2014, la prima annuale andrà prodotta nel 2015, per consentire
all’Agenzia delle Entrate la liquidazione dell’imposta definitiva entro
il 15 giugno.
L’eliminazione degli adempimenti superflui
Eliminazione di adempimenti superflui
Per le imprese concessionarie di servizi pubblici, non è più necessario
richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione a dedurre, in
luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico, quote di
ammortamento finanziario, secondo lo stesso criterio di proporzionalità
adottato nel piano economico finanziario della concessione, nei limiti
della quota imputata in bilancio.
La novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (2014, per i soggetti
con esercizio corrispondente all’anno solare).
Ritenute sugli agenti
I contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche
occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, e che
nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa
dell’opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai
loro committenti, preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione
affinché la ritenuta sia applicata al 20% delle provvigioni.
La dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica
certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino
alla perdita dei requisiti.
Sebbene sia prevista l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo,
la circolare dà già il via libera sia all’utilizzo della pec sia alla
validità “continuativa” delle dichiarazioni trasmesse entro il 31
dicembre 2013.
Viene inoltre specificato che la sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista
in caso di omessa comunicazione delle variazioni che fanno venir meno
il diritto alla ritenuta più leggera, si applica anche nel caso in cui
la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.
Solidarietà in materia di appalti (Abrogazione)
In materia di appalti:
- è stata abrogata la responsabilità solidale dell’appaltatore per il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati e
- è stata abrogata la norma che, nel rapporto tra committente e
appaltatore, prevedeva, in luogo della responsabilità solidale,
l’applicazione di una sanzione da 5mila a 200mila euro, qualora il
committente avesse pagato il corrispettivo senza aver ottenuto idonea
documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal
subappaltatore.
Osserva
Già l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (decreto del “fare”)
aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della
disciplina:
sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e
l’appaltatore;
sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.
A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina
previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti
impiegati nell’ambito del contratto di subappalto.
|
Per il
favor rei, la sanzione non si applica per le violazioni commesse
prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive a quella data.
Tuttavia, per contrastare il fenomeno dell’evasione, è stata modificata
la norma che prevede la responsabilità solidale del committente
imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali
subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai
lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi.
- in particolare, viene inserito l’obbligo per il committente, di
assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta.
Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori
Nell’ambito delle semplificazioni fiscali, viene stabilito che ai soli
fini della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dei
tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società
(articolo 2495 cc):
- produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di
cancellazione dal Registro delle imprese.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma si applica anche per
attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto
la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate prima
della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Vi è l’onere probatorio a carico del liquidatore di società che ha
distribuito utili ai soci relativi all’anno di liquidazione o ad anni
precedenti, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di
privilegio dei crediti.
Viene modificato anche l’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, relativo
alla responsabilità ed obblighi degli amministratori, liquidatori e
soci per una maggiore tutela del credito erariale.
La disposizione prevede una diretta responsabilità dei liquidatori
delle società che hanno distribuito utili ai soci (in violazione
dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti) relativi
all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova
contraria.
Se i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto tutti gli
oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima
dell’assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con
precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli
stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla
società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero
trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Osserva - Rispetto alla precedente formulazione, l’onere
probatorio è
traslato sul liquidatore (inversione dell’onere della prova). |
La responsabilità dei soci ed amministratori, invece già prevista nei
limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o
nel corso degli ultimi due periodi di imposta anteriori alla messa in
liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità, è parametrata al
valore dei beni sociali ricevuti, che si presume, salva prova
contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale
detenuta dal socio o associato.
Semplificazioni e coordinamenti normativi
Regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni
Sul tema delle sponsorizzazioni è prevista un’unica percentuale di
detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e quelle di
sponsorizzazione (prima al 10%) nell’ambito del regime forfetario di
cui all’articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972.
La modifica interessa i soggetti che organizzano attività di
intrattenimento e gli enti che optano per le disposizioni agevolative
ex lege 398/1991, cioè:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- le associazioni senza fini di lucro e pro loco;
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di
musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
I beni omaggio
Il decreto ha voluto creare un maggiore coordinamento, in materia di
spese di rappresentanza, tra la disciplina delle imposte sul reddito e
la disciplina IVA.
In particolare adotta, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
il limite di 50 euro già previsto (fin dal 1° gennaio 2008) ai fini
della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le
spese di rappresentanza dall’art. 108, comma 2, del TUIR.
Detto articolo dispone, infatti, che:
- le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume
dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative
a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.
L’art. 30 del decreto porta da 25,82 a 50 euro l’importo utilizzato
quale riferimento:
- sia per l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta delle
cessioni gratuite di beni e servizi;
- sia ai fini della detrazione dell’imposta afferente le spese di
rappresentanza.
Osserva - Le disposizioni sopra commentate si applicano alle
operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. |
Allineamento definizione prima casa
Definizione “prima casa”
Il decreto modifica i criteri per individuare le case di abitazione per
le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, per fruire dell’agevolazione “prima casa”, anche in
caso di applicazione dell’Iva (aliquota del 4%), deve trattarsi di
abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o
classificabili in categorie catastali diverse dalla categoria:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Nota bene - Come già in caso di applicazione dell’imposta di
registro
(aliquota del 2%), dunque, non rilevano più le caratteristiche previste
dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli
immobili “di lusso”. |
In conseguenza di ciò, a decorrere dall’entrata in vigore del “decreto
semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del
diritto reale sull’abitazione per usufruire dell’aliquota
agevolata IVA del 4%:
- va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale
dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di
favore:
A/2 - abitazioni di tipo civile;
A/3 – abitazioni di tipo economico;
A/4 – abitazioni di tipo popolare;
A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare;
A/6 – abitazioni di tipo rurale;
A/7 – abitazioni in villini;
A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi,
oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni
prescritte per usufruire dell’agevolazione.
E’ chiaro che l’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione in
relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli
rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.
Osserva - Se in sede di stipula di contratto preliminare
l’immobile è
stato classificato “di lusso”, con applicazione dell’imposta sugli
acconti con aliquota superiore al 4%, è possibile rettificare le
fatture mediante variazione in diminuzione per applicare l’aliquota
ridotta sull’intero corrispettivo dovuto. |
Abitazioni diverse dalla prima casa
Relativamente alle abitazioni diverse dalla “prima casa”, l’Agenzia
puntualizza nella Circolare che in assenza di un opportuno
coordinamento normativo delle disposizioni in materia di trasferimenti
immobiliari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% alle
cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa”, si deve considerare
superata la definizione di “abitazione di lusso”.
Il n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA in misura del 4 per
cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge
n. 408 del 1949 (c.d. fabbricati Tupini), effettuate nei confronti dei
soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la
successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
per le agevolazioni “prima casa”.
A seguito di quanto sopra esposto, per l’individuazione delle
abitazioni la cui costruzione può fruire dell’aliquota agevolata
prevista per la “prima casa”, nonché ai fini dell’individuazione dei
fabbricati Tupini, rileva, in luogo delle caratteristiche
dell’abitazione (di lusso secondo il decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 2 agosto 1969), soltanto la classificazione catastale
dell’immobile.
In entrambi i casi, deve trattarsi di immobili classificati o
classificabili catastalmente in categorie diverse dalle: cat. A/1, cat.
A/8, cat. A/9.
Autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale
Assistenza fiscale
L'art. 35 del “decreto semplificazioni”, ha modificato il decreto
del MEF 31 maggio 1999, n. 164 (recante le norme per l’assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti).
La disposizione serve a garantire l'idoneità tecnico-organizzativa
delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, sulla base dei seguenti principi:
- deve essere prevista la presenza sul territorio in almeno un terzo
delle province;
- deve essere previsto un numero minimo di dichiarazioni che ciascun
Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;
- deve essere stabilito che le società richiedenti e i centri
autorizzati di assistenza fiscale redigano una relazione tecnica
annuale, dalla quale emergano:
il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità
tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta;
i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza
dell'attività di assistenza fiscale;
un piano di formazione del personale differenziato in base alle diverse
funzioni svolte.
Osserva - Al fine di garantire adeguati livelli di servizio,
è prevista
la presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione
tecnica sull’attività svolta nell’anno precedente.
|
Nuovo massimale polizza assicurazione
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 6, comma 2, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, è stato adeguato il
massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile da
due miliardi di lire a tre milioni di euro.
Il massimale va adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché
al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle
certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore al
limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei
visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con
riferimento al 730.
La decorrenza del nuovo massimale, trova applicazione alla data del 13
dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Il procedimento di autorizzazione
Il comma 1 dell’articolo 35 del decreto, modifica la disciplina di
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei CAF
prevedendo, a differenza della generica indicazione contenuta nella
precedente formulazione dell’ articolo 7, comma 1, lettera d):
- l’indicazione delle sedi e degli uffici periferici presso i quali è
svolta l’attività di assistenza fiscale.
Nel confermare che al momento della richiesta dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, la società debba
indicare le sedi presso le quali svolge l’attività, viene precisato che
tra le stesse sedi debbano essere ricompresi anche gli uffici
periferici di cui all’articolo 11 del decreto n. 164 del 1999.
La nuova norma è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi
erogati, anche mediante la revisione dei requisiti dimensionali dei
CAF. La previsione della presenza sul territorio in almeno un terzo
delle province, è anche ritenuta una condizione idonea a garantire un
adeguato livello di servizi.
Tale requisito può essere raggiunto complessivamente per i CAF
riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a
strutture da esse delegate, riconoscendo il valore della matrice
associativa nella costituzione dei CAF.
I centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente
almeno cinquantamila aderenti;
- sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti.
Società di servizi
Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il CAF può
avvalersi di una società di servizi (articolo 11, comma 1, del decreto
n. 164 del 1999) il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza
assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che
hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli
associati alle predette associazioni e organizzazioni.
Al riguardo, con la nota n. 168865 del 24 novembre 1999, è stato
chiarito che anche i CAF formati dai sostituti d’imposta possono
avvalersi di una società di servizi, in quanto il riferimento del
menzionato articolo 11 del decreto n. 164 del 1999 alle associazioni
sindacali e alle organizzazioni territoriali non costituisce una
limitazione alla predetta linea interpretativa.
Organizzazione dei centri
Relativamente all’organizzazione l’articolo 35, comma 1, lettera c),
apporta delle modifiche all’articolo 11 sopra menzionato, secondo
le quali per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di
servizi, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori
autonomi, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.
I CAF dunque potranno avvalersi della collaborazione:
- degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti
contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti
ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del
diploma di ragioneria.
Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF dipendenti sia ai CAF
impresa.
Relazioni tecniche all’atto dell’autorizzazione
Il decreto stabilisce i requisiti e il contenuto della relazione
tecnica che le società devono presentare all’atto della richiesta di
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.
Con la nuova formulazione della norma, dalla relazione tecnica deve
emergere:
- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità
tecnico-organizzativa del centro;
- la formula organizzativa assunta;
- i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza
dell’attività;
- il piano di formazione del personale differenziato in base alle
funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei
centri. Le modalità dell’attività formativa sono stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014,
in fase di prima applicazione della normativa ed al fine di garantire
un opportuno lasso temporale per poter adeguare la propria struttura
alle nuove regole e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alle modalità dell’attività
formativa, con riferimento all’anno 2015 e successivi, la relazione
tecnica dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015 e dovrà
garantire almeno il rispetto dei primi tre requisiti sopra indicati,
ovvero:
- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità
tecnico-organizzativa del centro;
- la formula organizzativa assunta;
- i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza
dell’attività.
I CAF, inoltre, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati
relativi alle sedi operative con modalità telematica, secondo le
istruzioni fornite nella circolare n. 14 del 2005.
Relazione tecnica annuale
Per garantire una continuità dei livelli di servizio, è previsto che i
CAF-dipendenti presentino annualmente all’Amministrazione finanziaria
una relazione tecnica, relativamente:
- alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate;
- all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale;
- ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto,
la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio;
- al numero di dichiarazioni validamente trasmesse.
Osserva - La relazione deve essere presentata, dopo il primo
anno di
attività, entro il 31 gennaio dai CAF-dipendenti, con riferimento
all’attività svolta nell’anno precedente. |
Il controllo dell’Amministrazione finanziaria
Secondo il nuovo comma 2-ter introdotto nell’art. 7 del decreto n. 164
del 1999, l’Agenzia delle entrate verifica che il numero delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro:
- sia almeno pari all’uno per cento del rapporto risultante tra la
media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente
e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti
che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.
Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto, il requisito del numero di dichiarazioni validamente
trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è
inviato annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per cento,
con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante
tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente,
compreso quello considerato.
Osserva - Le disposizioni indicate nel periodo precedente si
applicano
anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di
entrata in vigore del decreto con riferimento alle dichiarazioni
trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017. |
Ricorda - La mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti
nella
relazione tecnica annuale determina la decadenza dall’autorizzazione
allo svolgimento dell’assistenza fiscale. La decadenza interviene
successivamente al completamento dell’attività di assistenza in corso
allo scadere del termine di 30 giorni, di cui al comma 3 dello stesso
articolo 10 del decreto n. 164 del 1999. |
Soppresso l’obbligo di deposito della copia dell’appello presso la CTP
L’art. 36 del decreto ha soppresso l’obbligo di depositare copia
dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria
Provinciale. In pratica, viene eliminato il secondo periodo del comma 2
dell’art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, qualora
l’appello:
“non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia
dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Mancando una specifica disposizione transitoria, opera il principio
generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova
applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in
corso.
Nota bene - La nuova disposizione si applica agli appelli
notificati
dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto. |
Appelli notificati fino al 12 dicembre 2014
Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, l’Agenzia ritiene
prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e quindi
resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la
segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente
che l’adempimento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica
dell’appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio
dell’appellante.