Semplificazioni 2021 in GU. Dal Superbonus snello ai rapporti tra Cittadini e PA

Pubblicato il 01 giugno 2021

Il decreto Semplificazioni 2021, approvato il 28 maggio dal Governo, approda in Gazzetta Ufficiale: la n. 129 del 31 maggio 2021.

Le disposizioni del Decreto legge n. 77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, entrano in vigore da oggi, 1° giugno 2021.

Novità per il Superbonus 110%: basta una Cila per velocizzare i lavori

Con la pubblicazione ufficiale del decreto Semplificazioni entrano in vigore anche le numerose modifiche alla disciplina del Superbonus 110%, previste dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Si tratta del quarto correttivo alla disciplina del Superbonus 110%, che ha un duplice obiettivo:

Tra le novità, da segnalare come con l’articolo 34 del Dl n. 77/2021 viene modificato il comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 e vengono qualificati come “manutenzione straordinaria” gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico. Pertanto, ora è sufficiente un Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) per tutti i lavori (escluse demolizioni e ricostruzioni), per accorciare i tempi degli interventi e limitare alcune responsabilità.

L’obiettivo del decreto Semplificazioni, con riferimento agli interventi che accedono al bonus 110%, è quello di agevolare la loro esecuzione e risolvere il problema che finora ne ha rallentato l’applicazione: l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia.

Con la modifica entrata in vigore, dunque, cambia la definizione dell'intervento edilizio che adesso è universalmente considerato come manutenzione straordinaria; l'intervento potrà essere avviato dietro presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, in cui il tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo.

Con la presentazione della Cila, il tecnico può trascurare ciò che è avvenuto dopo la “costruzione”, cioè ad esempio le modifiche interne e le ristrutturazioni.

Con questa modifica e anche con la conversione in “Cila” delle “Scia” già rilasciate, si andrà in contro ad uno scudo che proteggerà dalla revoca dei benefici che potrebbero scattare in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte. Infatti, anche in caso di una difformità superiore a tale soglia, ora, non si perderà più il bonus.

Il recupero dell’importo finanziato, quindi, potrà avvenire solo in caso di mancata presentazione della Cila, di interventi realizzati in sua difformità e di assenza dell’attestazione dei dati, tenendo però presente che la stessa Comunicazione asseverata potrà essere presentata anche in sanatoria.

Nel caso in cui, invece, le attestazioni asseverate non corrispondano al vero e non siano sanate da una Cila successiva, scatta la decadenza dal bonus.

Dl Semplificazioni, eliminazioni barriere architettoniche tra gli interventi “trainati”

Il Dl n. 77/2021 riconduce gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche” tra quelli trainati al 110% non solo dal super ecobonus, ma anche dal super sismabonus.

La disposizione entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del Dl Semplificazioni. Per lo stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche si potrà, però, beneficiare di una sola delle due agevolazioni; quindi questi interventi potranno essere trainati alternativamente dal super ecobonus o dal super sismabonus.

Ai fini dell’applicazione del beneficio, è irrilevante la presenza nell’edificio oggetto degli interventi di “persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Inoltre, anche alla detrazione del 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche sarà applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito.

Rapporto cittadini-PA, SPID con delega

Tra gli obiettivi prioritari del nuovo decreto Semplificazioni anche una maggiore digitalizzazione nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione; per tale ragione esso interviene anche sulle modalità di utilizzo delle credenziali SPID.

L’Identità Digitale potrà essere utilizzata da soggetti delegati. Il conferimento della delega per lo SPID viene introdotto proprio con il fine di favorire una diffusione massiccia delle credenziali per l’accesso ai servizi pubblici, anche tra quelle fasce di popolazione meno avvezze all’uso degli strumenti tecnologici.

Semplificazioni 2021, certificati anagrafici online

Sempre nell’ottica di semplificare i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, il Dl n. 77 del 31 maggio prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria per i certificati richiesti online.

Pertanto, tutti i certificati richiesti in modalità telematica (da quelli anagrafici a quelli relativi alla residenza) saranno rilasciati gratuitamente e senza il pagamento delle imposte da parte del cittadino richiedente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy