Tra le novità introdotte dalla Legge n. 122/2022 di conversione del Dl Semplificazioni n. 73/2022 si rammenta anche la modifica delle disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei debiti IVA ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa.
Ritoccati, oltre alle soglie superate le quali scatta l'alert del Fisco, anche i termini delle medesime segnalazioni e quelli a decorrere dai quali le disposizioni in questione sono applicabili.
Il nuovo art. 37-bis del Decreto legge n. 73/2022, in particolare, interviene a modifica dell'art. 25-novies del D. Lgs. n. 14/2019 (Ccii) contenente la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
Quest'ultima previsione, si ricorda, prevede che INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo, la sussistenza di specifiche situazioni debitorie, inserendo nella comunicazione l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Orbene, la novella da ultimo introdotta prevede che l’Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo a Iva di importo superiore a 5mila euro e, comunque, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
Per espressa previsione, la comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20mila euro.
L'invio delle comunicazioni viene dunque limitato ai casi nei quali il debito Iva, superiore a 5mila euro, rappresenti almeno il 10 % dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente o comunque sia superiore a 20mila euro.
L'ulteriore ritocco prevede che le descritte segnalazioni siano inviate dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 21-bis del Dl n. 78/2010.
Per finire, viene modificato il termine a decorre dal quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo in questione: esse sono applicabili, con riferimento all’Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni Lipe relative al secondo trimestre 2022.
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