La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna al pagamento di un’ammenda per il responsabile di un Centro di formazione sito in un condominio, in quanto riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., consentendo, in qualità di amministratore della predetta Scuola, la propagazione di rumori persistenti - derivanti dall'attività scolastica e dal flusso continuo della relativa utenza – con conseguente disturbo per i condomini.
A nulla è valsa, in proposito, l’eccezione sollevata dall'amministratore ricorrente, secondo cui sarebbe emerso, nel caso in esame, che gli unici danneggiati dai contestati rumori – oltretutto connaturali e fisiologici al normale accesso in orari diurni presso le sedi didattiche – sarebbero stati solo “alcuni condomini”. Mentre per integrare l’elemento oggettivo di cui all'art. 659 c.p. – insisteva il direttore –sarebbe stato necessario che i rumori fossero idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.
Appare dunque del tutto logica e coerente – proseguono i giudici supremi – la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base delle testimonianze e dei vari esposti acquisiti in atti, in grado di dimostrare come l’attività rumorosa dovuta all’uso dell’ascensore ed al continuo afflusso di frequentatori del centro di formazione, avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica, incidendo non soltanto sulla sfera personale del soggetto denunciante, ma sull’intera collettività condominiale.
La responsabilità dell’imputato, in particolare - conclude la Corte con sentenza n. 1746 del 16 gennaio 2017, deriva dall'aver posto in essere una serie di condotte omissive, nella specie consistenti nel non aver adottato le misure organizzative che, in ragione del suo ruolo formale, avrebbe dovuto assumere, onde contenere le emissioni rumorose comunque connesse, in maniera stabile, all’attività svolta dall’azienda di cui era legale rappresentante.
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