Non è configurabile a carico del coniuge affidatario del figlio, alcun obbligo di informazione e concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituendo decisione di “maggiore interesse” per il figlio medesimo. Sussiste, dunque, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo le ragioni di un padre, avverso la pronuncia con cui la Corte territoriale aveva avallato la decisione unilaterale della madre di iscrivere la figlia minore presso un oneroso Istituto scolastico privato anzi che pubblico, con conseguente addebito a suo carico (pur se dissenziente) di metà della retta.
E’ indubbio – spiegano i giudici supremi - che la legislazione privilegi sempre l’accordo dei coniugi circa le scelte educative dei figli. Nondimeno, quanto il rapporto tra i due non consente il raggiungimento dell’intesa, occorre in ogni caso assicurare la miglior tutela dell’interesse del minore.
Sicché l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di un’iniziativa che riguardi il minore, soprattutto se ritenuta di grande interesse. E neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete comunque al giudice, se richiesto, verificare che la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del bambino.
Orbene nel caso di specie –proseguono gli ermellini – la Corte territoriale ed ancor prima il Tribunale dei minori, hanno ritenuto opportuno, secondo scelta qui insindacabile, evitare il trauma che alla minore, avente non poche difficoltà, sarebbe potuto derivare dallo spostamento alla scuola pubblica (dopo aver frequentato i primi anni di scuola privata).
La Corte ha parimenti respinto l’ulteriore contestazione del padre avverso la sostituzione del regime di affido alternato con quello condiviso, con collocazione prevalente presso la madre; ciò sulla base delle dichiarazioni rese dalla minore.
Orbene – conclude la sesta sezione con sentenza n. 4060 del 15 febbraio 2017 – l’affidamento alternato è attualmente considerato soluzione educativa ad applicazione limitata (l’ordinamento italiano privilegia difatti l’affido condiviso) che può eventualmente dare buoni risultati solo quando - e non è questo il caso di specie - sussiste l’accordo dei genitori e del figlio circa l’adozione di detta soluzione.
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