Le ditte individuali, le Società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice che, per scelta od obbligo, sono in regime di contabilità ordinaria, possono optare - ai fini della determinazione della base imponibile Irap - per l’applicazione delle regole già destinate alle società di capitali. A patto che la scelta avvenga entro il 31 ottobre prossimo. La richiesta è irrevocabile, per un periodo che corrisponde a tre annualità e durante il quale i detti soggetti sono vincolati alla contabilità ordinaria.
Tra società di capitali e soggetti Irpef insistono sostanziali differenze di calcolo, tra le quali che le prime (società di capitali) effettuano, da quest’anno, il computo facendo la differenza tra la macroclasse A e quella B del conto economico, con esclusione della voce sui costi per il personale (B.9), sulle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B.10.c), sulle svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide (B.10.d), sugli accantonamenti per rischi (B.12) e altri accantonamenti (B.13). Si considerano gli importi “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”, in base ai “principi contabili adottati dall’impresa” e senza applicazione delle “variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi”.
Viceversa, per i soggetti Irpef la base imponibile Irap è data dalla “differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g)” e delle variazioni delle rimanenze finali e “l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali”.
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