Scissione non proporzionale asimmetrica seguita da fusione per incorporazione: nessun abuso

Pubblicato il 20 novembre 2018

Non integra la fattispecie abusiva ai fini delle imposte sui redditi, ex articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, la scissione totale non proporzionale asimmetrica di una società in favore di tante neo beneficiarie unipersonali quanti sono i suoi soci, ciascuna delle quali partecipata al 100% da un unico socio della scissa, seguita da una fusione per incorporazione delle beneficiarie da parte delle rispettive società controllanti.

Questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al quesito sollevato da una società che, per scongiurare gli effetti negativi derivanti da alcune modifiche intervenute nella disciplina del settore di appartenenza, decide di avviare una riorganizzazione societaria per semplificare e rendere più efficiente la struttura del gruppo.

L’azione di riorganizzazione della compagine societaria, si realizza anche attraverso la stipula di un patto parasociale tra gli ex soci della scissa, che consente di mantenere inalterati gli equilibri e gli assetti di controllo e di governance. Di fatto, si tratta di una riorganizzazione piuttosto complessa che si realizza in due fasi:

Scissione totale non proporzionale asimmetrica senza abuso

Nella risposta n. 70 del 15 novembre 2018, si arriva alla conclusione che l’istante ha posto in essere una forma di riorganizzazione societaria molto articolata, che ha come risultato lo stesso assetto economico che si sarebbe potuto ottenere con un’unica trasformazione rappresentata dalla scissione della compagine direttamente a favore dei propri soci, in regime di neutralità fiscale e con conseguente trasferimento pro-quota delle perdite fiscali.

L’Agenzia osserva che, a prescindere dalle ragioni economiche alla base della scelta operata, anche le operazioni effettuate (scissioni e fusioni) hanno usufruito del regime di neutralità fiscale e realizzato il trasferimento pro-quota delle perdite fiscali conseguite dalla società a favore dei rispettivi soci, anche se per il tramite delle beneficiarie appositamente costituite.

Secondo l’Agenzia, proprio dalla natura fiscalmente neutrale delle operazioni concatenate discende l’assenza di risparmi di imposta indebiti.

Di conseguenza, l’operazione come realizzata dall’istante non ha comportato il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito, dal momento che nell’ipotesi alternativa (più semplice) si sarebbero ugualmente verificati effetti fiscalmente neutrali, al pari di quelli difatti verificatisi.

Pertanto, l’operazione in oggetto non conduce ad identificare un disegno abusivo ai fini Ires tale da poter essere censurato, fermo restando che:

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