Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, il giudice, nel valutare la responsabilità nella verificazione del sinistro, non può limitarsi a prendere in considerazione la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo medesimo. Viceversa, deve al contempo valutare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione nella causazione dell’evento dannoso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di un conducente, volto ad ottenere dall'Amministrazione provinciale il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale. Assumeva in particolare il ricorrente, che l’autocarro da lui condotto aveva sbandato e si era ribaltato, in quanto la ruota destra aveva sdrucciolato fuori dalla piattaforma stradale a causa di un notevole dislivello tra la parte asfaltata e la contigua parte erbosa adiacente alla strada. Per cui l’incidente in questione era da addebitarsi alla Provincia proprietaria della strada medesima.
Censura accolta dalla Cassazione, secondo cui – contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito – in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal gestore della strada, non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori e pertinenze (tra cui vanno annoverati le scarpate, i fossi e le banchine latistanti alla strada).
Ne consegue che per assicurare la sicurezza degli utenti, la p.a., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo e di insidia inerente non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti del ciglio.
Orbene nel caso de quo – conclude la Corte con sentenza n. 260 del 10 gennaio 2017 – indipendentemente dalla questione dell’appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l’accertata esistenza dello scalino tra la carreggiata ed il ciglio medesimo, occultato dalla folta vegetazione, costituisce pericolo occulto non specificamente segnalato, rispetto al quale, quindi, si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione.
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