Il Decreto-legge n. 32/2019, cosiddetto “sblocca cantieri”, interviene, tra le altre novità, a semplificare le procedure per impugnare gli appalti pubblici davanti al tribunale amministrativo regionale.
Con il DL viene, infatti, eliminato il cosiddetto “rito super-accelerato” introdotto, nel 2016, dal Codice dei contratti pubblici e che prevedeva un vero e proprio sbarramento per le contestazioni che riguardavano i requisiti di partecipazione alla gara.
L’intervento si sostanzia, in particolare, nella soppressione dell'articolo 29, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sulla proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo.
Si tratta - si rammenta - del meccanismo ai sensi del quale l'ammissione di un concorrente alla gara andava immediatamente impugnata dinnanzi al Tar, senza possibilità di attendere l'esito della procedura, venendo anche meno, in caso di mancato ricorso, la possibilità di contestazioni successive alla comunicazione dell'aggiudicazione.
La soppressione consentirà, ora, alle imprese di attendere l'esito della gara per valutare se il ricorso possa determinare o meno chance di aggiudicazione, così da poter evitare inutili contenziosi posti in essere in via preliminare.
Altra novità introdotta dallo "sblocca cantieri" è quella che facilita la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati, interventi che vengono resi possibili in regime di Scia, rispettando le distanze legittimamente preesistenti, purché rimangano uguali l’area di sedime, il volume e l’altezza massima dell’edificio preesistente.
Con permesso di costruire, inoltre, le ricostruzioni potranno ottenere anche una maggiore elasticità su distanze e altezze.
E’ quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto-legge in esame, appositamente dedicato alle norme di cosiddetta “rigenerazione urbana”.
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