Con la circolare n. 3/D del 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti importanti riguardo all'applicazione delle sanzioni tributarie introdotte dal Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. La circolare affronta nello specifico la portata dell'art. 7, comma 3 del decreto, che stabilisce la decorrenza delle nuove sanzioni solo per le violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (decorrenza ex nunc).
Il documento si sofferma su un punto controverso: se tale disposizione costituisca una deroga al principio del favor rei previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, che prescrive l'applicazione della legge più favorevole per il contribuente anche retroattivamente.
La questione assume particolare rilievo in quanto le nuove sanzioni, in linea generale più miti rispetto a quelle precedenti (lex mitior), non possono essere applicate alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto.
Uno dei punti centrali affrontati dalla circolare n. 3/D/2025 riguarda il dubbio interpretativo relativo all'applicazione del principio del favor rei, secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, dovrebbe essere applicata retroattivamente la norma più favorevole al contribuente, salvo che non vi sia un provvedimento definitivo. Nello specifico, la questione sorge in merito all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 141/2024 (Riforma diritto doganale), che stabilisce che le nuove sanzioni si applicano solo alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (decorrenza ex nunc).
La circolare conferma che questa previsione costituisce una deroga implicita al principio del favor rei, poiché esclude l'applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte dal decreto, nonostante esse siano generalmente più miti rispetto a quelle precedenti (lex mitior). In pratica, ciò significa che le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024 restano soggette ai regimi sanzionatori precedenti, senza possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni più favorevoli.
La circolare richiama a sostegno di questa interpretazione la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, che ha affrontato una questione analoga in riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 87/2024.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità della deroga al principio del favor rei, ritenendo conforme alla Costituzione la previsione di irretroattività delle sanzioni più favorevoli. Secondo i giudici, questa scelta è giustificata dal contesto di riforma complessiva del sistema sanzionatorio tributario, il quale richiede un periodo di transizione per garantire un'applicazione coerente e stabile del nuovo sistema sanzionatorio. La Corte ha inoltre precisato che la non retroattività è necessaria per consentire un'attuazione graduale della riforma e per evitare incertezze giuridiche nel rapporto tra Fisco e Contribuente.
In conclusione, la Circolare n. 3/D dell'Agenzia delle Dogane chiarisce che, in virtù della deroga al principio del favor rei sancita dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 141/2024, le nuove sanzioni tributarie introdotte dal decreto si applicano esclusivamente alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del medesimo.
Regime transitorio
Di conseguenza, per le infrazioni anteriori a tale data, continuano ad essere applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal D.P.R. 43/73 (T.U.L.D.) e dal D.Lgs. 504/95 (Testo Unico sulle Accise). Ciò fino a nuova disposizione.
Sul piano operativo, la circolare dispone che le Direzioni Territoriali vigilino affinché le nuove disposizioni vengano applicate in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per garantire un'interpretazione coerente e per risolvere eventuali problematiche applicative, le Direzioni Territoriali dovranno segnalare tempestivamente alla Direzione centrale qualsiasi difficoltà riscontrata nell'attuazione delle nuove norme.
In questo modo, l'Agenzia mira a facilitare una transizione ordinata e chiara verso il nuovo sistema sanzionatorio, assicurando allo stesso tempo certezza del diritto per i contribuenti e gli operatori doganali.
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