Dal prossimo 1° luglio, la retribuzione per i dipendenti ed i co.co.co. potrà essere pagata solo tramite:
A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, ha chiarito che la violazione della norma (legge di Bilancio 2018) sarà integrata sia quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore, sia nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei suddetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non è realmente effettuato, come nell'ipotesi in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato o l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.
Conseguentemente, ai fini della contestazione gli organi di vigilanza dovranno verificare:
Ricorda, infine, l’INL che, in riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.
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