Sanzioni per la dichiarazione doganale cumulativa: novità

Pubblicato il 01 dicembre 2023

Cambio di regime per il calcolo delle sanzioni doganali in presenza di una dichiarazione cumulativa con più “singoli” articoli: per evitare un effetto moltiplicatore, che ha portato a sanzioni abnormi, gli uffici dovranno parametrare la sanzione all'importo effettivamente dovuto all'Erario.

Dichiarazione doganale con più articoli

L’Agenzia delle Dogane per conformarsi alla giurisprudenza di legittimità – sentenza della Cassazione n. 25509 del 12/11/2020 – rettifica quanto affermato nella nota prot. n. 16407/RU del 9 febbraio 2015, con lo scopo di rendere meno gravose le sanzioni a carico degli operatori che, in alcuni casi, si sono trovati a dover sborsare importi sproporzionati, a causa di un calcolo effettuato su ogni “singolo” della dichiarazione.

In tale documento di prassi era stata espressamente fatta salva l’applicazione dell’art. 12, comma primo del D.lgs. n. 472 del 1997 che in caso di più violazioni con una sola azione od omissione, consente di applicare non tante sanzioni quanti sono gli illeciti contestati (cumulo materiale) bensì una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio.

Nonostante ciò, sono state comunque applicate sanzioni su ciascun singolo contenuto nella dichiarazione cumulativa, creando un contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni sancito dall’art. 42 del Codice doganale dell’Unione.

Intervento della Cassazione

Ciò ha dato luogo a vari contenziosi tra cui si segnala la conclusione dalla Corte Suprema di Cassazione - sentenza n. 25509 del 12/11/2020 – dove è stata affermato che “nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato ed accertato, ex art. 303, comma 3 TULD, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, dovrà riferirsi all’insieme delle singole partite di merce contenute nell’ambito dell’unica dichiarazione mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Dichiarazione doganale cumulativa: una sola sanzione

Dunque, l’Agenzia delle Dogane ha emesso la circolare n. 25 del 29 novembre 2023 che si conforma a quanto dettato dalla suddetta sentenza, nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall’art. 42 del Codice doganale dell’Unione.

La circolare indica le modalità di irrogazione delle sanzioni stabilite dall’art. 303 del Testo unico delle leggi doganali (TULD), il quale stabilisce che, in sede di accertamento, se i diritti di confine complessivamente dovuti sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa è applicata secondo un sistema a scaglioni, se il fatto non costituisce più grave reato.

Ecco la procedura da seguire se si prospetta una dichiarazione cumulativa: verificare se il valore complessivo dei dazi evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati (deve aversi riguardo all’insieme dei singoli articoli).

Poi, se il valore complessivamente accertato risulta

In ogni caso, si legge nella circolare n, 25/2023, devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l'eccedenza e deve essere irrogata una sola sanzione e la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico.

Soltanto se tale sanzione risulta più gravosa della somma delle sanzioni previste per ogni singolo, è possibile adottare il cumulo materiale

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