Sanzioni civili e termine decennale di prescrizione per i rimborsi

Pubblicato il 01 agosto 2017

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato, a suo tempo, le somme richieste a titolo di sanzione civile legata alla c.d. maxisanzione per il lavoro nero e, con l’occasione, ha, altresì riassunto la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Termine di prescrizione per i rimborsi

Dal 20 novembre 2014 non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria per cui, nel caso di specie va applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge n. 388/2000.

Conseguentemente, così come già chiarito dall’Istituto stesso nel 2014, per tutti i casi per i quali pendevano giudizi a seguito di opposizione a cartella esattoriale o comunque pendeva contenzioso, le Sedi dovevano provvedere immediatamente a calcolare la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla citata n. 388/2000 e ad annullare la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto.

La circolare INAIL n. 31 del 28 luglio 2017 specifica che i soggetti che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili in questione, possono presentare domanda di rimborso alla Sede competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della Legge n. 388/2000 ed a rimborsare la differenza.

Poiché si è dinanzi ad un indebito previdenziale, il termine prescrizionale per chiedere il rimborso è quello decennale previsto dall’articolo 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento.

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