Sanzioni antitrust al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo
Pubblicato il 01 ottobre 2011
Con sentenza pronunciata lo scorso 27 settembre 2011, con riferimento al ricorso n.
43509/08 (Menarini contro Italia), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto la tesi del Governo italiano secondo cui le sanzioni disposte dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato per pratiche anticoncorrenziali dovevano considerarsi di natura amministrativa e non penale e, in quanto tali, da ritenere anche non soggette all'accertamento del rispetto dei principi dell'equo processo, ex articolo 6 della Convenzione europea, da parte della Corte stessa.
Diversamente opinando, i giudici europei hanno sottolineato come ai fini di stabilire se la sanzione irrogata abbia o no natura penale è necessario accertare, alternativamente, la presenza di alcuni elementi quali la qualificazione giuridica decisa dall'ordinamento nazionale, la natura della misure, il grado di severità della sanzione.
E così, la considerazione che i comportamenti anticoncorrenziali non costituiscono un'infrazione penale secondo il diritto italiano non costituisce circostanza, di per sé, determinante. In vero, per la Corte, le sanzioni dell'Agcom sono da considerare certamente rientranti nella materia penale, e ciò in considerazione del loro fine preventivo e sanzionatorio nonché della natura e gravità e dell'elevato importo della sanzione.