Sanzioni antiriciclaggio. Pagamento ridotto ma solo con istanza al Mef

Pubblicato il 30 maggio 2018

Nel caso di violazione della normativa antiriciclaggio, per la fruizione della definizione agevolata ex Dlgs 90/2017 è necessario presentare istanza al Mef, in via amministrativa. Ciò non ha ripercussioni sul procedimento, tranne qualora venga accolta la domanda, che produce la cessazione della materia del contendere.

Questo è quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione n. 12514 del 21 maggio 2018, che ha trattato il caso di una violazione della normativa sul pagamento in contanti nelle transazioni commerciali.

La richiesta di definizione agevolata è una pratica amministrativa

In presenza di violazione della disciplina antiriciclaggio, il DLgs. 90/2017, modificando l’art. 68 del DLgs. 231/2007, ha introdotto l’istituto del pagamento in misura ridotta. Il destinatario della misura sanzionatoria, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione dell’atto, può presentare istanza al Mef per ottenere il pagamento della sanzione in misura ridotta. Lo sconto è pari a un terzo dell’importo della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

 La misura si applica anche a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data dell’entrata in vigore del DLgs. 90/2017 (4 luglio 2017) non erano ancora divenuti definitivi.

I giudici della cassazione ricordano che tale facoltà rientra nella disciplina del procedimento amministrativo e, di conseguenza, per beneficiare della definizione agevolata in pendenza di procedimento giudiziario, il contribuente deve presentare istanza al Mef. Tale fatto non produce alcuna influenza nel procedimento in corso, se non qualora l’istanza fosse accolta; in caso di accoglimento, la questione si definisce in sede amministrativa e si ha la cessazione della materia del contendere.

Ma, nel caso studiato dalla Corte di cassazione non è emerso che il ricorrente abbia prodotto documentazione che attesti la presentazione dell’istanza al Mef. Pertanto la questione non è rilevante ai fini del procedimento in essere.

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