Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il parere n. 4958/2010, si esprime in merito al tema dell’accertamento plurimo della violazione per l’irregolare tenuta dei libri obbligatori sul lavoro per i sostituti d’imposta.
Partendo dal principio che la violazione è punita sia dalla normativa fiscale che da quella sul lavoro, il Cndcec - invocando il principio di specialità previsto dall’articolo 9 del Dpr n. 689/1981 - ribadisce che il fatto deve essere sanzionato solo dalla condanna più pesante, cioè da quella che esprime il maggior disagio sociale.
Essendo presente una duplice normativa, la finalità del Consiglio è quella di evitare che “la sanzione diventi eccessivamente onerosa”.
A tal fine, quindi, in caso di omessa o irregolare tenuta dei libri obbligatori sul lavoro la sanzione da applicare è la sola ammenda prevista dal relativo testo unico (Dpr n. 1124 del 1965 come modificato dalla legge Finanziaria 2007) che assorbe l’analoga sanzione prevista per tale irregolarità dal Decreto legislativo n. 417/97 in tema di scritture contabili obbligatorie. Dunque, nel caso di specie, le norme sul lavoro prevalgono su quelle fiscali.
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