Sanzione come effetto naturale dell'atto elusivo
Pubblicato il 07 marzo 2015
Con sentenza n.
4561 del 6 marzo 2015, la Corte di cassazione ha precisato come l'
applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo n.
471/1997, costituisca un
effetto naturale dell'esito dell'
accertamento volto a contrastare il fenomeno dell'
abuso del diritto.
E', infatti, evidente – precisa la Corte – che il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni.
In dette ipotesi, il
presupposto dell'applicazione delle sanzioni per
infedeltà della dichiarazione è il dato non contestato della “
diretta applicabilità” alla fattispecie dell'
articolo 37bis del DPR n.
600/1973 in relazione all'oggetto dell'accertamento.
Le sanzioni, in definitiva, si applicano per il solo fatto che la
dichiarazione del contribuente sia
difforme rispetto all'accertamento, essendo, ossia, necessario e sufficiente che le voci di reddito evidenziate nelle dichiarazioni siano inferiori a quelle accertate o siano indebite.