Sanità privata: orario di lavoro del personale

Pubblicato il 29 novembre 2017

Con la risposta all’interpello n. 4 del 28 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la disciplina derogatoria di cui all’articolo 41 del D.L. n. 112/2008 e di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003, abrogata per effetto dell’art. 14 della Legge n. 161/2014, riguardava esclusivamente i lavoratori appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale sanitario delle strutture private, per il quale, pertanto, trova applicazione la disciplina delle deroghe prevista dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 alla quale si è riferita la contrattazione collettiva di settore.

Quindi, conclude l’interpello, l’abrogazione delle disposizioni suddette non ha prodotto effetti sulla regolamentazione dell’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private, per il quale continua, dunque, a trovare piena applicazione la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di settore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy