Sanità privata: il nuovo CCNL

Pubblicato il 20 ottobre 2020

Ci sono voluti 14 anni per rinnovare il CCNL della sanità privata e tutti guardano alla parte economica - nello specifico, sul piano economico, è stato stabilito un incremento medio mensile pari a 154 euro (categoria D), e un’una tantum di 1.000 € per tutti i lavoratori erogata in due tranche – ma diverse sono le novità e le conferme che, a parere di chi scrive, vale la pena analizzare.

Tempo di vestizione

In materia di tempi di vestizione/svestizione particolare attenzione merita l’art. 18 del CCNL il quale prevede 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi.

Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo ed il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Conciliazione vita-lavoro

Degna di nota è, altresì, la parte relativa all’orario flessibile ed alla banca ore.

Il CCNL prevede che nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, la contrattazione di II livello potrà introdurre l’orario flessibile giornaliero, consistente nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita e che, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente possa avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.

L’art. 21 del contratto collettivo si occupa, invece, della “Banca delle ore” la quale si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che - su richiesta del lavoratore da presentare entro il 15 dicembre di ciascun anno e con effetto per tutto l’anno successivo - saranno automaticamente accumulate e resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate dal lavoratore entro il 30 del mese ed avranno effetto dal mese successivo.

Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.

Il CCNL prevede che le ore accantonate in banca ore siano nella esclusiva disponibilità del lavoratore e possano essere usufruite come permessi orari o giornalieri che vanno richiesti con un preavviso di almeno 48 ore e possono essere negati solo per comprovate ed indifferibili esigenze di servizio.

Lavoro agile

Da notare è la presenza, all’art. 27, di una disciplina riguardo al lavoro agile (da non confondere con il telelavoro disciplinato all’art. 28) che, in realtà, si limita a rinviare a quanto definito in materia dalla Legge 81/2017, nonché a specificare gli elementi essenziali dell’accordo individuale.

Ferie solidali

Da più parti viene segnalato l’art. 33 del CCNL il quale riconosce ai lavoratori la possibilità di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie e le quattro giornate di ferie sostitutive delle festività soppresse maturate, ad altri lavoratori della medesima Struttura per consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.

Si rammenta che, in ogni caso, la cessione delle ferie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di quattro settimane di cui ogni lavoratore deve obbligatoriamente fruire.

Fondo per l’aggiornamento

Meritevole di particolare attenzione è l’istituzione di un Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale nonché per il diritto allo studio.

Nello specifico all’art. 37 del CCNL le parti hanno convenuto sulla necessità di istituire un apposito monte ore annuale unico e complessivo di permessi retribuiti, pari a 12 ore annue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, riproporzionate in caso di part time (le eventuali ore di permesso non utilizzate verranno azzerate e non saranno cumulabili con quelle dell’anno successivo).

Permessi COVID-19

Posto quanto sopra, chi scrive vuole evidenziare la trattazione di istituti che sono riferibili ed utilizzabili in periodo di COVID-19: si tratta dei permessi retribuiti previsti per i periodi contumaciali per le malattie infettive, secondo la normativa vigente (art.34 del CCNL) ed il riconoscimento al personale sanitario per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive di un’indennità giornaliera di importo pari a 5,16 euro che passa ad 1,03 euro per il personale ausiliario specializzato, OTA ed OSS.

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