Con la risposta ad interpello n. 101/2019, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul tema della definizione agevolata delle violazioni formali di giudizi pendenti riguardanti gli atti di irrogazione delle sanzioni.
Con il documento di prassi dell’8 aprile 2019, l’Amministrazione finanziaria scioglie il dubbio circa la possibilità del contribuente di definire, con la sanatoria delle irregolarità formali, un contenzioso pendente relativo all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 per l'omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con operatori “black list”.
Nella risposta n. 101/2019, l’Agenzia ricorda che formano oggetto di giudizi pendenti gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi a seguito della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata, così come previsto dall’articolo 110, comma 11, del TUIR.
Tale disciplina ha subito delle modifiche nel tempo. Da ultimo, la Legge di Stabilità 2016 ha disposto che i costi black list, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono deducibili secondo le ordinarie regole valide per ogni altro costo sostenuto nella produzione del reddito di impresa, cioè a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza e competenza, senza più obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia rammenta, poi, che la definizione agevolata delle irregolarità formali è stata introdotta dall’articolo 9 del Dl n. 119/2018.
Secondo questa fattispecie della “Pace fiscale”, possono essere regolarizzate “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018”. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e con la rimozione della violazione formale.
In base al comma 7 del citato articolo 9, specificatamente possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl).
Dunque - secondo le Entrate - con la definizione agevolata delle irregolarità formali, può essere sanata anche la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei paesi a fiscalità previlegiata. Ciò anche se i relativi atti di irrogazione delle sanzioni siano oggetto di controversie pendenti.
In più, specifica la risposta n. 101/2019, con riferimento alle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata delle irregolarità formali risulta alternativa rispetto alla sanatoria delle liti disciplinata dall’articolo 6, Dl n. 119/2018.
Pertanto, si può concludere che gli atti di irrogazione delle sanzioni oggetto di definizione agevolata possono essere definiti alternativamente ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 9 del decreto fiscale.
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