Saldo Iva in scadenza

Pubblicato il 15 marzo 2016

E' tassativa la scadenza al 16 marzo 2016 del versamento per chi ha presentato la dichiarazione Iva in via autonoma, ossia non assieme alla dichiarazione dei redditi, a prescindere dal giorno in cui l’adempimento è effettuato.

Questo è l'ultimo anno in cui è permessa la presentazione non autonoma, dall’anno prossimo, ex lege 190/2014, la dichiarazione Iva dovrà essere presentata da tutti i contribuenti entro febbraio, non più in alternativa con il modello Unico fino al 30 settembre.

Il versamento

Va fatto se l’importo dovuto supera i 10 euro. Deve essere utilizzato il modello F24 in modalità telematica, con indicazione del codice tributo 6099.

Il contribuente che presenta la dichiarazione Iva autonoma, può scegliere di:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

o

- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il contribuente che presenta la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico, può scegliere tra:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando prima l’importo totale da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Chi viola le regole

Le violazioni in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni, di natura sia amministrativa (regolarizzabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso) che penale.

Su quest'ultimo punto si ricorda che, in virtù Dlgs 158/2015, dal 22 ottobre 2015: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.”.

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