In arrivo la scadenza per il versamento dell’Iva a saldo per il 2022, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del DPR 542/99: la data da rispettare è quella di giovedì 16 marzo 2023, ma non è categorica.
L’ammontare dovuto è quello risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2023 (rigo VL32).
Entro il giorno 16 marzo andrà versata la prima, o unica rata, tra la differenza dell’Iva dovuta risultate dalla dichiarazione annuale e quella già versata mensilmente o trimestralmente nel corso del 2022 con le liquidazioni periodiche. Tale termine consente il pagamento senza maggiorazioni.
È possibile ricorrere alla rateizzazione dell’Imposta sul valore aggiunto dovuta in rate di pari importo di cui:
ATTENZIONE: Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
I contribuenti persone fisiche e le società di persone possono, però, ignorare la prima chiamata del 16 marzo e correre alla cassa per il versamento in unica soluzione entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), applicando alla somma da versare (al netto delle compensazioni) la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo (dal 1° luglio al 30 luglio 2023), applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% all'importo determinato alla data del 30 giugno (maggiorato quindi degli interessi dell'1,6%). Quest’anno tale termine slitta a lunedì 31 luglio, cadendo il 30 di domenica.
NOTA BENE: L’Agenzia delle Entrate spiega che è anche possibile rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, poi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Anche in questo caso, le rate successive alla prima avranno scadenza sempre il giorno 16 del mese.
ATTENZIONE: Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti equiparati) la scadenza del saldo IVA collegata a quella prevista per il pagamento delle imposte dovute in base al modello redditi 2023 è legata alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e alla chiusura dell’esercizio.
Il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
Tale codice andrà indicato nella sezione “Erario” del modello F24; inoltre, nel campo “rateazione” si dovrà indicare il codice “0101” per il versamento in unica soluzione e nel campo “anno di riferimento” il 2022.
In caso di rateizzazione dell’imposto dovuto a titolo di saldo Iva 2022, si dovrà utilizzare:
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