Saldo Iva 2017, primo appuntamento alla cassa entro il 16 marzo

Pubblicato il 13 marzo 2018

Primo appuntamento

E’ fissato al 16 marzo 2018 il primo appuntamento per il versamento del saldo Iva derivante dalle dichiarazioni del periodo d’imposta 2017.

Sono chiamati all’adempimento tutti quei contribuenti che hanno un saldo annuale a debito emergente dal Modello IVA 2018, ossia derivante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.

L’imposta a debito che risulta dal modello citato deve essere versata nel caso in cui l’importo dovuto sia superiore ad euro 10,33, che diventano 10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

Una novità interessa, quest’anno, i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente: non possono considerare, nel calcolo, le fatture passive del 2017 con Iva esigibile nel 2017, che sono state ricevute dal 1° gennaio al 16 marzo 2018, sia perché questi ultimi hanno dovuto inviare entro la fine di febbraio 2018 la liquidazione Iva dell’ultimo trimestre del 2017, sia perché l’Iva addebitata in queste fatture può essere detratta solo nel 2018, cioè nell’anno di ricezione della fattura, nel modello annuale Iva 2019, relativo al 2018.

La novità è stata specificata dall’Agenzia delle Entrate nella prima circolare di quest’anno, dove si ribadisce che la detrazione dell’Iva è subordinata al duplice requisito della esigibilità dell’imposta e del ricevimento della fattura stessa.

Altre possibilità per onorare il debito Iva

La scadenza del 16 marzo 2018 rappresenta solo il primo appuntamento per chiudere i conti con riferimento all’Imposta sul valore aggiunto dell’anno scorso, senza maggiorazione.

Vi sono, poi, altre due possibilità.

La prima è quella di effettuare il pagamento a rate, con prima rata scadente il 16 marzo 2018 e le successive ogni 16 di ogni mese, con un massimo di 9 rate possibili e, dunque, con ultima rata, in caso di rateazione massima, con scadenza il 16 novembre 2018.

La seconda, che prevede di effettuare il pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi, ossia entro il termine previsto per pagare le imposte che emergono dal Modello REDDITI 2018.

In questo secondo caso, sarà dovuta una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il 16 marzo e la data dell’adempimento.

Il contribuente che decide di non versare l’Iva in un’unica soluzione ma di avvalersi del pagamento rateale, deve applicare un interesse dello 0,33% mensile.

Deducibilità ampia

Vi è una stretta connessione tra l’Imposta sul valore aggiunto e le imposte dirette per le imprese minori in contabilità semplificata. Tali imprese, infatti, assumono ai fini della determinazione del reddito le operazioni registrate ai fini Iva, sia applicando il regime naturale di cassa con la annotazione dei mancati incassi e pagamenti, sia nel caso in cui scelgano il criterio delle registrazioni Iva in cui vengono effettuate esattamente tutte le registrazioni Iva.

In tal caso, per i contribuenti in contabilità semplificata, le fatture 2017 registrate nel 2018 diventano un costo deducibile nel 2018 e vanno ad alleggerire la perdita fiscale del 2017, che risulta già pesante per il concorso delle rimanenze iniziali senza contropartita di quelle finali.

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