Sabatini bis. Dal 1° gennaio 2015 le nuove regole di accesso agli aiuti

Pubblicato il 09 gennaio 2015 Le nuove regole per usufruire dello strumento agevolativo volto al sostegno degli investimenti in beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature) delle Pmi (Sabatini bis) sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.

Dal nuovo anno, infatti, sono operativi i nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settori agricoli, forestale e zone rurali) e, dunque, è ora necessario adeguare le disposizioni operative che regolano la concessione della agevolazioni alle nuove norme comunitarie.

A tal proposito è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014, con la quale vengono fornite le istruzioni utili per l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle nuove disposizioni operative, che vanno ad adeguare le precedenti indicazioni contenute nel documento di prassi n. 4567 del 10 febbraio 2014. Fa eccezione il settore della pesca, per il quale il nuovo regolamento di esenzione non è stato ancora adottato.

Le novità

Anche le imprese estere che non hanno una sede operativa in Italia possono, da quest’anno, presentare domanda di agevolazione. In sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà, però, provare anche l’avvenuta attivazione nello stato italiano di una propria sede operativa, con conseguente iscrizione al registro delle imprese.

Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento GBER oppure per le imprese agricole dal regolamento n. 702/2014.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al contributo, mentre per il settore agricolo è necessario attendere il provvedimento di concessione degli aiuti.

Il Mise, nella nuova circolare, specifica cosa si intende per “avvio dell’investimento”. Con riferimento alla recente normativa comunitaria, per avvio si deve considerare la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente rilevante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Viceversa, l’acquisto del terreno e i lavori preparatori, come per esempio la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non costituisce avvio dei lavori.

Le richieste di erogazione degli aiuti devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica proposta dal Ministero, avvalendosi anche della nuova modulistica resa disponibile nella specifica sezione del sito Mise.
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