Sì all'udienza pubblica per l'applicazione di misure di prevenzione

Pubblicato il 13 marzo 2010
La Consulta – sentenza n. 93 del 12 marzo 2010 – ha dichiarato, alla luce del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, per come sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, e dell’articolo 2-ter della Legge 31 maggio 1965, n. 575, contenente disposizioni contro la mafia, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

28/04/2025

Avvocati: compensazione gratuito patrocinio - contributi

28/04/2025

Rottamazione-quater: ultimi giorni per essere riammessi

28/04/2025

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Dirigenti PMI: come e quando versare i contributi a Previndapi

28/04/2025

Gratuito patrocinio: per l'iscrizione a ruolo basta l'istanza protocollata

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy