Sì alle pensioni di vecchiaia con 15 anni di contributi se maturati prima del 1992. Conferma dall’INPS
Pubblicato il 02 febbraio 2013
L’annunciata circolare Inps da parte del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, sul mantenimento del diritto di molte migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla “Riforma Amato” del 1992, è finalmente stata pubblicata.
Si tratta della
circolare n. 16 del 1° febbraio 2013, con cui l’Ente previdenziale, su richiesta di alcune istanze di chiarimento ad esso pervenute, ha precisato se dopo l’entrata in vigore della legge n.
214/2011, di conversione del Dl n.
201/2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.
Si ricorda brevemente che il citato decreto “
Salva Italia” aveva stabilito che dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia è conseguibile con un'anzianità contributiva minima pari a venti anni (articolo 24, comma 7) e che tale disposizione è stata confermata dall’entrata in vigore della legge Fornero, facendo così sorgere un disaccordo tra l’Ente previdenziale e il ministero del Lavoro.
Di qui la necessità di un intervento chiarificatore. L’Inps è intervenuto sull’argomento specificando che la pensione di vecchiaia può ancora essere conseguita con il raggiungimento dei 15 anni di contributi, se maturati alla data del 31 dicembre 1992.
La riforma Amato (Dlgs n. 503/92) aveva infatti salvaguardato alcune categorie di lavoratori, consentendo loro di poter accedere alla pensione di vecchiaia anche con soli 15 anni di contribuzione, cioè conservando il requisito contributivo anteriore alla riforma. L’Inps ha ora precisato che tali disposizioni derogatorie previste dalla riforma Amato del 1992 non risultano automaticamente abrogate dalla riforma Monti-Fornero e, dunque, continuano ad essere operanti.
Pertanto, la forza della circolare n. 16/2013 è che i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992).
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
La circolare ripropone l’elenco di tutte le categorie di lavoratori che in base alla riforma Amato possono accedere alla pensione di vecchiaia con il vecchio requisito contributivo.