Sì ai contratti di finanziamento all’estero senza imposta sostitutiva

Pubblicato il 01 maggio 2012 La Ctp Brescia, con sentenza del 14 marzo 2012, interviene in merito all’applicazione dell’articolo 15 del Dpr n. 601/1973, circa il requisito territoriale ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

L’Amministrazione finanziaria, a tal riguardo, ha sempre ritenuto che il mancato rispetto del requisito territoriale ai fini dell’applicazione della suddetta imposta celasse un intento elusivo.

L’assenza espressa del requisito territoriale per quanto riguarda l’imposta sostitutiva ha spesso richiamato l'articolo 20, comma 4, del Dpr. 601/1973, che rinvia alle norme sull'imposta di registro che si applica, in linea di principio, agli atti stipulati nel territorio italiano. La disciplina fiscale dell’imposta sostitutiva rinvia, infatti, direttamente alle disposizioni del Testo Unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).

Ma proprio il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro, porta a concludere, come “principio generale”, che le operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine poste in essere sulla base di contratti stipulati all'estero, non sono soggette all'imposta sostitutiva per mancanza del presupposto di territorialità. Trattandosi di un’imposta d’atto, al pari dell’imposta di registro, ciò che importa è l’operatività dell’atto e non tanto il suo successivo evolversi. Pertanto, si può concludere che i contratti di finanziamento stipulati all'estero, che non vengono trasferiti e/o non costituiscono diritti reali di godimento su immobili situati nel territorio nazionale, non sono soggetti a imposta di registro e, per relationem, neanche all'imposta sostitutiva. Su tali contratti, infatti, si applicheranno solo le imposte dello Stato estero in cui gli stessi sono posti in essere.

L’Agenzia delle entrate, senza alcun riferimento specifico a norme di legge, ha abitualmente considerato tali pratiche finalizzate a nascondere intenti elusivi. Ora i giudici della Commissione provinciale di Brescia smentiscono tale erronea interpretazione e riconducono la stipula di un contratto di finanziamento al di fuori del territorio italiano – seppur fiscalmente meno oneroso – alla libera espressione dell’autonomia privata.
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