Ruralità retroattiva, inammissibili le questioni di incostituzionalità

Pubblicato il 19 giugno 2015

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 115 del 18 giugno 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 14-bis, del Decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), e dell'articolo 2, comma 5-ter, del Decreto-legge n. 102/2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare) sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione.

Ai sensi delle disposizioni in oggetto, in particolare, le domande di variazione catastale presentate per ottenere il riconoscimento della ruralità catastale dei fabbricati ai fini Ici e Imu, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Le norme erano state censurate dalla Ctr Toscana “nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici, senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi”.

Le questioni sono state ritenute inammissibili in considerazione dell'incompleta e inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, condizione che ha minato - a detta della Consulta - l'iter logico argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle medesime.

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