Pubblicata la risposta a interpello n. 136 del 20 giugno 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate si concentra su un aspetto critico della gestione fiscale dei contribuenti: il divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo.
La nuova normativa, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024, prevede che non sia possibile utilizzare la compensazione nel Mod. F24 per debiti superiori a 100.000 euro, a meno che questi non siano oggetto di una rateazione regolarmente rispettata.
La risposta agenziale è rilevante per i contribuenti che gestiscono debiti fiscali elevati e cerca di fornire una guida chiara su come questi debiti influenzano la capacità di compensare i crediti d'imposta. In particolare, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, fino all'entrata in vigore della nuova regola, non esiste un divieto di compensazione per i debiti che sono regolarmente rateizzati, mantenendo così una continuità con le norme fiscali preesistenti e fornendo al contempo una guida per la futura conformità normativa.
Analizziamo il caso di specie che ha indotto la risposta agenziale e le limitazioni alle compensazioni dei crediti che entreranno in vigore dal mese di luglio 2024.
La normativa sul divieto di compensazione ha subito di recente diverse modifiche rilevanti, riflettendo un intento del Legislatore di regolare più strettamente l'utilizzo dei crediti fiscali in presenza di debiti erariali.
Lo sforzo è quello di bilanciare le necessità fiscali dello Stato con la gestione equa e trasparente delle passività e dei crediti dei contribuenti.
In sintesi, si ricordano i punti salienti dell’evoluzione legislativa che ha interessato le limitazioni alla compensazione dei crediti.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto il comma 94 all'articolo 1, che a sua volta ha inserito il nuovo comma 49-quinquies all'articolo 37 del D.L. n. 223/2006. Questa norma stabilisce un blocco all’utilizzo di crediti in compensazione nel Mod. F24 per i contribuenti che hanno debiti erariali superiori a 100.000 euro. Il divieto è applicabile nei casi in cui i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il successivo Decreto legge n. 39/2024 (cosiddetto Decreto Agevolazioni) è intervenuto nuovamente sul tema, riscrivendo il comma 49-quinquies e introducendo specifiche modifiche; in particolare, ha disposto che:
Il Decreto legge n. 39/2024 ha introdotto, poi, anche alcune disposizioni aggiuntive chiarendo che:
NOTA BENE: Ai fini del controllo e della gestione del rischio, sono confermate le disposizioni che permettono all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che includono compensazioni a rischio.
Infine, in caso di controllo, se i crediti risultano in tutto o in parte non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto interessato.
Il caso di specie interessa la società istante, ALFA, che segnala di avere contenziosi con l'Agenzia delle Entrate e di essere stata iscritta a ruolo per somme superiori a 100.000 euro.
Questi ruoli non sono stati sospesi giudizialmente né sgravati, e in attesa dei giudizi, la società ha optato per la rateizzazione del debito.
ALFA ha anche alcuni crediti d'imposta, inclusi crediti derivanti dal Superbonus edilizio; pertanto, richiede all’Agenzia delle Entrate una specificazione su due specifici punti del Decreto legge n. 223/2006, art. 37, comma 49quinquies:
Nella risposta ad interpello n. 136 del 20 giugno 2024, ripercorrendo le suddette modifiche normative che sono intervenute sul tema della limitazione alla compensazione dei crediti, l’Agenzia delle Entrate offre una soluzione interpretativa che si discosta da quella offerta dalla società istante.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le recenti modifiche normative relative al divieto di compensazione dei crediti non sono ancora entrate in vigore. La prima modifica (ex Dl n. 39/2024) è in attesa di un regolamento specifico da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre la seconda avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2024 (ex Legge di bilancio 2024).
NOTA BENE: Attualmente, dunque, la norma di riferimento resta l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010.
In questo contesto, l'Agenzia sottolinea che il legislatore non intende considerare la presenza di debiti iscritti a ruolo, per i quali è in corso una rateazione regolarmente onorata, come un ostacolo alla compensazione dei crediti. Questa posizione riflette una continuità con le disposizioni dell'articolo 31 del D.L. n. 78/2010, pur rispettando limiti specifici, come quantitativi o temporali, stabiliti dalle norme che regolano i crediti interessati.
L'Agenzia aggiunge che, a partire dal 1° luglio 2024, il divieto generale di compensazione previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, si applicherà a tutti i crediti, compresi quelli di natura agevolativa, escludendo solo i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione, qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 euro.
Inoltre, viene anticipato che l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dai "bonus edilizi", in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà regolamentato attraverso un prossimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 121, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020.
In conclusione, nonostante le disposizioni recentemente introdotte non siano ancora operative nel nostro ordinamento tributario, l'intento del legislatore di implementarle è chiaro e inequivocabile. Fino al 30 giugno 2024, l'articolo 31 del DL 78/2010 resta la norma di riferimento. Di conseguenza, fino a tale data, il divieto di compensazione previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006 non si applica ai debiti iscritti a ruolo per i quali è in corso una rateazione e i pagamenti risultano regolari. Questo significa che, finché i pagamenti della rateazione sono eseguiti regolarmente, la compensazione dei crediti è permessa senza restrizioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".