In vigore dal 17 novembre la legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del DL Anticipi (n. 145 del 18 ottobre) con varie novità in materia fiscale e del lavoro. La legge e il testo coordinato sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.
Tra le tante novità che hanno connotato l’iter del decreto Anticipi, collegato alla legge di bilancio, spicca la rimessione in termini per i contribuenti aderenti alla rottamazione-quater che hanno mancato di versare le prime due rate scadenti nelle date del 31 ottobre e 30 novembre 2023 (vedi il post “Rottamazione quater, proroga termini di versamento per le rate scadute”.
L’articolo 4-bis del testo del Decreto Anticipi convertito prevede un nuovo termine – il 18 dicembre 2023 - per effettuare i dovuti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi di mora.
ATTENZIONE: La riapertura del termine non contempla i 5 giorni di flessibilità.
Solo per il periodo d'imposta 2023, viene previsto uno slittamento dei termini per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Ma chi sono i beneficiari?
L’articolo 4 della legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del Dl Anticipi, stabilisce che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 TUIR di ammontare non superiore a 170.000 euro possono effettuare entro il 16 gennaio 2024 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.
In sede di conversione si è chiarito che per i titolari di reddito agrario che sono anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.
Per informazioni più specifiche leggere il post “Autonomi e imprenditori individuali, secondo acconto Irpef rinviato o a rate”.
E’ stato soppresso l’obbligo, dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) e di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
I sostituti dovranno consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, secondo le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Una novità che tocca i soggetti che affittano unità immobiliari per meno di 30 giorni (c.d. locazione breve) è l’introduzione del CIN, il codice identificativo nazionale, che dovrà essere richiesto ed assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (leggi il post “Decreto anticipi: novità su e-fattura, bilanci e locazioni brevi”).
Eliminato l’obbligo, che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2024, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria - ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Completano il Decreto Anticipi convertito:
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